IVA, imposte e adempimenti nelle attività di importazione

Ecco un dettaglio di tutto quanto occorre fare, ma anche corrispondere sottoforma di imposta, quando si intende importare delle merci, compresi i casi un po’ anomali dell’oro e dei rottami.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA E ADEMPIMENTI

SOGGETTO PASSIVO DELL’OPERAZIONE
Si può parlare di soggetto passivo dell’operazione per indicare il soggetto che è tenuto ad assolvere gli obblighi sostanziali e formali correlati all’effettuazione di un’operazione rilevante ai fini IVA. In particolare, per le importazioni soggetto passivo dell’operazione è colui che è obbligato per la relativa imposta.
Per le importazioni il soggetto passivo dell’operazione ai fini IVA va individuato in colui che effettua l’importazione, come dichiarato nella dichiarazione doganale, effettuata direttamente o a mezzo di rappresentante. In caso di rappresentanza indiretta (in nome proprio e per conto del rappresentato) è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Importatori
L’IVA sulle importazioni si applica sulle importazioni da chiunque effettuate (art. 1, D.P.R. n. 633/1972); pertanto devono ritenersi indifferenti, ai fini della identificazione dell’importatore, le attività realizzate fuori del territorio dello Stato dovendosi avere riguardo a chi, risultando tale, abbia provveduto allo sdoganamento (conseguentemente è illegittimo presumere la diversa identità dell’importatore dal rilievo che, fuori del territorio dello Stato, l’oggetto della importazione può essere stato acquistato da soggetto non in nome e per conto dell’importatore, ma in nome e per conto proprio come “provvista” di una cessione realizzata all’estero in favore di colui che ha, poi, provveduto alla importazione, assolvendo l’imposta relativa – Cass., 16.11.1992, n. 12263).

In particolare colui che effettua l’importazione è tenuto a:
• effettuare la dichiarazione doganale e gli adempimenti relativi al procedimento doganale;
• pagare l’IVA in dogana per ciascuna operazione.
Art. 70, c. 1, D.P.R. n. 633/1972; artt. 38 e 56, D.P.R. n. 43/1973; art. 44, Reg. CEE n. 450/2008

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, secondo le disposizioni delle norme doganali.
Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (ora art. 110, Reg CEE n. 450/2008) (art. 56, D.P.R. n. 43/1973).
Eseguite le verifiche e accettata la dichiarazione, la dogana liquida i diritti (compresa l’IVA) e rilascia la bolletta doganale con il numero e la data di registrazione (art. 59, D.P.R. n. 43/1972).
A seguito della liquidazione e prima del rilascio dei beni deve essere effettuato il pagamento dei diritti (art. 77, D.P.R. n. 43/1973). Possono essere consentiti pagamenti periodici (art. 78, D.P.R. n. 43/1973) o differiti (art. 79, D.P.R. n. 43/1973).
Importazione mediante servizio postale
L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Tale decreto non è stato mai emanato; pertanto i soggetti esercenti servizi postali seguono la procedura ordinaria.

Momento delle importazioni – Il momento in cui l’importazione si considera effettuata coincide con la data di accettazione della bolletta doganale (art. 36 c. 2, D.P.R. n. 43/1973).
Art. 70, c. 1-3, D.P.R. n. 633/1972

ORO
Per l’importazione di materiale d’oro da parte di soggetti IVA in Italia, l’imposta accertata e liquidata nella dichiarazione doganale non è pagata all’atto dell’importazione, bensì assolta nei modi ordinari. In particolare, la bolletta doganale deve essere annotata nel registro degli acquisti con riferimento al mese di rilascio  ai fini del concorso dell’IVA relativa alla liquidazione periodica, ferma restando l’annotazione nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.
Art. 70, c. 5, D.P.R. n. 633/1972

ROTTAMI E SIMILI
Per l’importazione di rottami e simili da parte di soggetti IVA in Italia l’imposta accertata e liquidata nella dichiarazione doganale non è pagata all’atto dell’importazione, bensì assolta nei modi ordinari. In particolare, la bolletta doganale deve essere annotata nel registro degli acquisti  con riferimento al mese di rilascio  ai fini del concorso dell’IVA relativa alla liquidazione periodica, ferma restando l’annotazione nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.
Art. 70, cc. 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972

REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE ED ESIGIBILITÀ

REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE DOGANALI
Poiché l’IVA sulle importazioni è applicata, non già con il sistema dell’autotassazione basata sull’emissione della fattura e sui conseguenti adempimenti contabili, bensì direttamente in dogana mediante accertamento dell’ufficio finanziario documentato dalla bolletta doganale:
• non vi è necessità di attestare l’operazione attiva ai fini dell’applicazione dell’IVA, pertanto non vi sono obblighi di fatturazione, né di registrazione dell’operazione tra le operazioni attive;
• il solo documento che attesta l’operazione è la bolletta doganale.

Fatture del cedente
I documenti privati attestanti la vendita rilevano nell’ambito della documentazione che accompagna la dichiarazione doganale, ma non costituiscono fatture in senso tecnico, poiché non hanno ulteriore rilievo ai fini IVA.

Di contro, poiché la detrazione dell’IVA sulle importazioni è effettuata con il sistema ordinario della registrazione dell’operazione e computo nelle liquidazioni periodiche, la bolletta doganale, quale unico documento attestante l’operazione deve essere:
• conservata per un periodo minimo;
• registrata nel registro degli acquisti.
Artt. 25, c. 1, e art. 70, c. 1, D.P.R. n. 633/1972

ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Per le importazioni l’esigibilità dell’imposta rileva (oltre che all’interno del procedimento doganale di applicazione dell’IVA) ai fini della detrazione, poiché individua il momento in cui sorge il diritto di computare in detrazione l’IVA relativa all’operazione nella liquidazione periodica dell’IVA da versare.
Il momento di esigibilità dell’imposta per le importazioni non è previsto dalla disciplina IVA, ma va individuato in quello in cui gli Uffici doganali, in relazione alle diverse tipologie di operazioni, hanno diritto a richiedere il pagamento dell’imposta.
Art. 70, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.1.1997, n. 328, par. 2.1
IVA – IMPORTAZIONI

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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