IVA: territorialità, triangolazioni e lavorazioni

La normativa per la gestione dell’Iva negli acquisti intracomunitari.

TERRITORIALITÀ

Secondo le previsioni normative, gli acquisti intracomunitari (comprese le introduzioni di beni in Italia e gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi) si considerano effettuati in Italia quando hanno per oggetto beni (art. 40, c. 1, D.L. n. 331/1993):
• originari di altro Stato UE o ivi immessi in libera pratica;
• spediti o trasportati in Italia da altro Stato UE.
Art. 40, c. 1, D.L. n. 331/1993

PRESUNZIONE DI TERRITORIALITÀ PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA UN SOGGETTO IVA IN ITALIA
Secondo le previsioni normative l’acquisto intracomunitario si considera effettuato in Italia quando l’acquirente è soggetto IVA in Italia (art. 40, c. 2, D.L. n. 331/1993).
La disposizione non è da intendere nel senso che gli acquisti intracomunitari sono territoriali solo quando sono effettuati da soggetti IVA in Italia, bensì nel senso che:
• quando l’acquirente è un soggetto IVA in Italia;
• gli acquisti intracomunitari si presumono effettuati in Italia (cioè si presume che i beni siano spediti o trasportati in Italia).
Superamento della presunzione – La presunzione è assoluta, nel senso che può essere superata solo comprovando che i beni sono stati spediti o trasportati in uno Stato UE diverso dall’Italia e che l’acquisto è stato ivi assoggettato ad IVA; ciò che in pratica si verifica nel caso di triangolazione intracomunitaria con promotore in Italia.

Disposizione antielusiva
Per prevenire ipotesi elusive, è previsto che (art. 43, c. 2, D.L. n. 331/1993):
• nel caso in cui l’imponibile assoggettato ad imposta nell’altro Stato UE sia inferiore all’imponibile che sarebbe stato assoggetto ad imposta in Italia;
• l’acquisto intracomunitario presunto è ugualmente assoggettato ad IVA in Italia, ma per la sola differenza, cioè con imponibile ridotto dell’ammontare assoggettato
nell’altro Stato UE.

Soggetto IVA in entrambi gli Stati – Nel caso in cui l’acquirente è soggetto IVA sia in Italia che in altro Stato UE (ad esempio un soggetto estero con identificazione diretta o rappresentante fiscale in Italia o un soggetto italiano con identificazione o rappresentante in altro Stato UE), la presunzione si applica quando l’acquisto è effettuato utilizzando la partita IVA italiana.
Pertanto, se un soggetto registrato anche in altro Stato UE per l’acquisto intracomunitario utilizza il numero IVA dell’altro Stato UE, la presunzione non si applica (indirettamente in tal senso: circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.16).
Art. 40, c. 2, D.L. n. 331/1993

TRIANGOLAZIONI E ACQUISTI CON LAVORAZIONE

ACQUISTI INTRACOMUNITARI CON TRIANGOLAZIONI
Si possono definire triangolazioni comunitarie quelle operazioni in cui:
• un soggetto UE (promotore) acquista un bene da un soggetto di altro Stato UE (primo cedente) e lo cede ad un soggetto di un terzo Stato UE (destinatario);
• il bene viene spedito o trasportato direttamente dallo Stato del primo cedente (in uno Stato UE) allo Stato del destinatario.
Poiché lo stesso bene viene ceduto due volte, si realizzano due operazioni suscettibili di rilievo ai fini IVA, ciascuna delle quali, in linea di principio, dovrebbe essere assoggettata all’imposta singolarmente, secondo le proprie caratteristiche; tuttavia in alcuni casi la disciplina IVA regola specificamente la triangolazione, escludendo l’imposizione dell’operazione intermedia.
Triangolazioni con acquisto intracomunitario in Italia – Tenuto conto che si verifica un acquisto intracomunitario in Italia quando i beni sono spediti o tasportati in Italia da altro Stato UE, ma anche che l’effettuazione di un acquisto intracomunitario in Italia si presume quando l’acquirente è soggetto IVA in Italia, possono dare luogo ad acquisti intracomunitari due tipologie di triangolazioni:
• destinatario in Italia, cioè triangolazioni in cui il bene si trova in uno Stato UE diverso dall’Italia e viene spedito o trasportato al destinatario in Italia;
• promotore in Italia, cioè triangolazioni in cui il bene si trova in uno Stato UE (diverso dall’Italia) e viene spedito o trasportato al destinatario in un altro Stato UE (diverso dall’Italia) e in cui il promotore è soggetto IVA in Italia.
Artt. 2 e 7, D.P.R. n. 633/1972; artt. 38 e 40, c. 2, D.L. n. 331/1993;
circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.16.2; Circ. 10.6.1998, n. 145/E

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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