La riforma degli incentivi, si torna indietro a un passo dal traguardo

Lo schema di decreto non ha ottenuto il parere delle commissioni parlamentari. Perciò, i tempi per l’effettiva operatività della riforma si allungano e non è prevedibile se rimarrà invariato il testo normativo su innovazione tecnologica, e-commerce e salvataggio delle imprese in difficoltà.

Dopo un’estenuante corsa per rientrare nella
scadenza della legge delega (art. 3, legge 23 luglio 2009, n. 99), lo
schema di decreto legislativo sulla riforma degli incentivi, approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio scorso, non
ce l’ha fatta.

Al momento, non è ancora chiaro quale sarà la
futura evoluzione del provvedimento, anche perché non si
potrà contare su un nuovo rinvio del termine finale, come
inizialmente sperato, nell’ambito del recente decreto mille
proroghe in corso di approvazione. È fuori dubbio che, a
questo punto, i tempi per l’effettiva operatività
della riforma si allungheranno notevolmente e, soprattutto, non
è prevedibile se il testo normativo rimarrà lo
stesso.

La bozza di decreto legislativo presentata dal Ministro dello Sviluppo
Economico ha previsto la riconduzione, con effetto dal 2012, a un
quadro normativo unitario (e conseguente abrogazione) di diversi e
importanti strumenti di agevolazione, alcuni dei quali fortemente
consolidati nel mondo imprenditoriale. È il caso, per citare
i principali, della legge 488/92, degli strumenti di
innovazione tecnologica
(ex lege
46/82), degli interventi della programmazione negoziata
(in particolare, patti territoriali, contratti di programma, contratti
d’area), dei Pii (Progetti di
Innovazione Industriale) nell’ambito del piano Industria
2015, delle agevolazioni per il commercio elettronico,
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà
e anche dei contratti
di sviluppo
. Questi ultimi, si ricorda, sono stati
recentemente regolamentati con decreto del Ministero dello Sviluppo
Eeconomico del 24 settembre 2010 e sono in attesa di indirizzi
operativi per l’effettiva attivazione.

Oltre alla riduzione del numero degli interventi agevolativi, la
riforma dovrebbe introdurre alcuni principi fondamentali
che guideranno l’attività di
programmazione del Ministero dello Sviluppo economico. Tra questi, si
segnalano la flessibilità degli strumenti attivabili,
maggiore compartecipazione finanziaria delle Regioni interessate,
semplificazione delle procedure di accesso agli aiuti con
l’utilizzo delle modalità telematiche di
trasmissione delle domande, della firma digitale e della Pec. Nel
complesso, nelle finalità del legislatore si ravvede la
necessità di delineare un nuovo insieme di regole che presta
una speciale attenzione alle piccole e medie imprese, alle aggregazioni
e reti di imprese, alla promozione delle attività di
ricerca, sviluppo e innovazione.
Il funzionamento del sistema unitario di incentivazione verrebbe
assicurato dal ruolo centrale attribuito al Ministero dello Sviluppo
economico nella definizione degli interventi finanziabili. Di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Mise
adotta il programma triennale degli
interventi statali a sostegno del sistema produttivo,
nell’ambito del quale sono delineati gli obiettivi di
sviluppo perseguibili, le tipologie di intervento, i settori economici
destinatari, il complesso delle risorse disponibili.
Sulla base di tale programma, entro il 28 febbraio di ciascun anno, lo
stesso Mise, sempre di intesa con il Mef, approva il programma
annuale
, nell’ambito del quale saranno
definiti, per ciascun obiettivo, gli interventi da attivare e le
risorse stanziate. Il Ministero dello Sviluppo economico può
prevedere anche l’attuazione di “progetti
strategici” di rilevante interesse per lo sviluppo e la
competitività delle imprese, con riferimento a specifiche
aree territoriali e tematiche, precedentemente individuate nei
richiamati atti di programmazione.

Si prevede, inoltre, che tutte le risorse destinate alle misure
abrogate ed oggetto di razionalizzazione confluiscano, a partire dalla
data di entrata in vigore della nuova disciplina, in un Fondo unico
(Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo). Gli
aiuti erogabili sotto forma di credito agevolato, invece, sono a valere
sul Fit (Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica),
istituito dall’art. 14 della legge 46/82, che
prenderà una nuova denominazione «Fondo rotativo
per la competitività e lo sviluppo».

A seconda del livello di complessità dei programmi di spesa
promossi, gli aiuti sono concedibili alle imprese, in base a una
procedura automatica, valutativa o negoziale, nel pieno rispetto della
normativa comunitaria vigente, anche in applicazione del regime de
minimis
.
La procedura più semplice ed immediata è quella automatica
ed è applicabile esclusivamente in presenza di investimenti
di importo non elevato e, in genere, proposti da Pmi.

L’erogazione degli incentivi avverrà sotto forma
di rimborso delle spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento
di buoni o voucher, soprattutto con riferimento
alle spese per ricerca, sviluppo e innovazione. Per i programmi di
importo più consistente (il valore limite sarà
definito nel programma triennale), troverà, invece,
applicazione la procedura valutativa con
l’espletamento di un’attività
istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario. I programmi
di investimento di rilevanti dimensioni (importo minimo 20 milioni di
euro, ridotto a 10 milioni per i settori della trasformazione agricola,
R&S e servizi) e di interesse strategico per la crescita,
competitività e sviluppo territoriale saranno sottoposti a
una procedura negoziale, da attuarsi
attraverso accordi con i soggetti interessati. Si evidenzia, al
riguardo, un abbassamento del limite minimo di spesa previsto per i
progetti ammissibili a tale procedura rispetto alla normativa vigente.
Nell’attuale sistema, infatti, gli strumenti negoziali, in
particolare il contratto di sviluppo (che ha sostituito il contratto di
programma), prevedono investimenti complessivi non inferiore a 30
milioni di euro (per il settore turistico 22,5 milioni di euro e per il
comparto delle imprese di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli 7,5 milioni di euro). Nell’ambito dei
progetti di investimento finanziabili in base a una procedura negoziale
è, comunque, confermata la possibilità di
finanziare opere infrastrutturali, materiali e immateriali, a completo
carico delle risorse pubbliche.

Lo schema di decreto legislativo ha provveduto anche a definire, in
maniera precisa, i tempi di conclusione delle fasi procedimentali
previste per l’accesso agli aiuti. È di massimo 30
giorni il termine per gli accertamenti relativi alla concessione delle
agevolazioni e per l’erogazione delle stesse, nel caso della
procedura automatica. Per i procedimenti valutativi e negoziali, entro
al massimo quattro mesi dovranno essere concluse le attività
istruttorie e adottate le decisioni di concessione delle agevolazioni.
Le erogazioni per stato di avanzamento dovranno essere disposte entro
45 giorni dalla richiesta, mentre per l’erogazione a saldo il
termine è di tre mesi. Nell’ambito della procedura
negoziale, entro 45 giorni dalla presentazione della relativa
documentazione dovrà essere conclusa la fase preliminare di
accesso alla negoziazione.
Nel caso in cui tali termini trascorrono senza che il Ministero o il
soggetto gestore convenzionato provveda ad emettere un provvedimento di
conclusione della fase procedimentale, dovrebbe trovare applicazione
l’istituto del silenzio-assenso, con accoglimento automatico
della richiesta, salva la possibilità del Ministero di
derogarvi e disporre diversamente nell’ambito dei
procedimenti individuati con propri decreti.
Di notevole interesse sono, in ogni caso, le indicazioni dettate per
le Pmi
. Queste ultime, oltre ad avere accesso a una
consistente riserva di Fondi (pari ad
almeno il 50% delle risorse disponibili), dovrebbero contare su
modalità semplificate sia per la presentazione delle domande
di aiuto che per le richieste di erogazione. Tali disposizioni di
favore troveranno applicazione anche per le aggregazioni e reti di Pmi.

In particolare, in sede di inoltre delle istanze, gli investimenti
potranno essere rappresentati per voci di costo aggregate, utilizzando
moduli appositamente predisposti. Sul fronte delle erogazioni per stato
di avanzamento, è prevista la possibilità di
richiedere un numero doppio di quote di contributo rispetto al numero
indicato per le altre imprese in via ordinaria. Per
l’erogazione a saldo, inoltre, è contemplata la
possibilità di prevedere una riduzione fino a un massimo del
10% della quota saldo prevista in generale (quest’ultima non
deve essere di importo inferiore al 30% dell’aiuto totale).
In considerazione del fatto che l’attribuzione dei benefici
avviene solo a fronte di costi effettivamente sostenuti, la bozza di
decreto ha dato rilievo anche alle modalità di pagamento,
prediligendo quelli effettuati mediante bonifico bancario o postale
(anche se potrà essere accettata qualsiasi altra
modalità idonea a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari). Gli stati di avanzamento degli investimenti
dovranno, inoltre, essere sempre comprovati da fatture quietanzate o
documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Non sono state, inoltre, tralasciate le disposizioni in tema di
controlli e verifiche dei progetti finanziati, che saranno effettuati
nel rispetto della  normativa comunitaria o delle indicazioni
contenute nell’ambito dei decreti e dei bandi di attivazione
degli interventi.

Sono state, infine, contemplate le modalità di passaggio
alla nuova disciplina. L’entrata in vigore del testo
legislativo era prevista a partire dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, per rendere meno netto il passaggio al nuovo sistema di
incentivazione, sono previste disposizioni di carattere transitorio,
finalizzate a dare continuità agli interventi oggetto di
abrogazione, con particolare riferimento alle procedure già
in essere e per quelle iniziate entro la data di emanazione del decreto
con cui il Ministero deve provvedere alla programmazione annuale degli
aiuti.

Principi base
della “Riforma degli Incentivi”

Interventi
individuati sulla base di una Programmazione triennale e annuale

  • Programmazione triennale
    degli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, delle tipologie di
    intervento e dei settori economici destinatari, delle risorse
    disponibili (statali, comunitarie, regionali, degli enti locali, dei
    soggetti privati)
  • Programmazione annuale
    degli interventi da adottare con riferimento a ciascun obiettivo e
    delle risorse da destinare a ogni intervento

Fondo
unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo

Nel Fondo confluiranno le
risorse stanziate nel bilancio dello stato per gli interventi relativi
alle disposizioni abrogate, nonché le risorse finalizzate al
superamento degli squilibri economici e sociali che sono assegnate dal
Cipe al Mise nell’ambito del riparto del Fas, per la
destinazione a interventi statali di aiuto alle imprese e di sostegno
al sistema produttivo

Il
Fit (Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica) diventa
Fondo rotativo per la competitività e sviluppo

Potrà essere
utilizzato per l’erogazione degli aiuti sotto forma di
credito a tasso agevolato

Tre
categorie di incentivi per tre tipologie di programmi

  • Incentivi automatici con
    preferenza per l’utilizzo di buoni e voucher
    (procedura automatica)
  • Incentivi a bando per
    programmi organici e complessi (procedura valutativa)
  • Procedura negoziale per
    il finanziamento di grandi progetti di investimento di impatto
    strategico

Semplificazione
delle procedure

  • Modalità
    telematica di trasmissione delle domande
  • Sottoscrizione con firma
    digitale
  • Trasmissione a mezzo Pec.

Minori
documenti da produrre

Non possono essere
richiesti atti e documenti contenenti dati e informazioni
già in possesso di una pubblica amministrazione.

Tempi
precisi per la conclusione dei procedimenti di accesso agli aiuti

  • Procedura negoziale: 30
    giorni per la chiusura degli accertamenti e per l’erogazione
    dalla richiesta; 
  • Procedura valutativa e
    negoziale: 4 mesi per l’istruttoria e concessione; 45 per le
    erogazioni per stato di avanzamento; 3 mesi per l’erogazione
    a saldo;
  • Procedura negoziale: 45
    giorni per la conclusione della fase preliminare di accesso alla
    negoziazione.

Riserva
Fondi

  • A favore delle Pmi:
    è prevista la destinazione di una quota di risorse non
    inferiore al 50% del complesso delle somme disponibili
  • A favore delle
    aggregazioni e delle reti di impresa

Modalità
semplificate per le Pmi e per le loro aggregazioni e reti

  • Domanda: articolazione
    degli investimenti per voci di costo aggregate e modelli di domanda
    specifici;
  • Erogazione per Sal: se
    è prevista un’unica soluzione,
    possibilità di richiesta due quote; se sono previste
    più quote, possibilità di chiedere un numero
    doppio di quote
  • Erogazione a saldo:
    possibilità di prevedere una riduzione fino a un massimo del
    10% della quota finale (che non può essere inferiore al 30%
    del contributo complessivo)

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome