In virtù di un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, chi apre una partita Iva può iniziare fin da subito a fare operazioni con gli altri Paesi dell’Unione Europea, compilando un apposito campo direttamente nella dichiarazione inizio attività, senza più dover attendere 30 giorni di tempo.
Per esprimere l’opzione per l’inclusione automatica nel Vies (Vat information exchange system) all’interno della dichiarazione inizio attività basta compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Mentre gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
Se, invece, la richiesta di autorizzazione avviene successivamente, l’ingresso è automatico nel momento in cui l’operatore esprime l’opzione. A questo proposito, chi è già titolare di partita Iva può richiedere direttamente in via telematica l’iscrizione nell’archivio Vies, se abilitato a Fisconline o Entratel, oppure tramite soggetti incaricati.
I controlli del Fisco sui soggetti Iva inclusi nella banca dati avvengono solo a iscrizione già operativa e non sono più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. In particolare, l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi ed esclude chi non ne presenta neanche uno per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni.
L’esclusione dall’archivio Vies è effettuata dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, previo invio di una comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
Tutti i contribuenti interessati a eseguire operazioni commerciali con altri Paesi dell’Unione Europea, che hanno richiesto al Fisco l’autorizzazione a partire da 30 giorni fa senza ricevere diniego dall’Agenzia, sono automaticamente iscritti nell’elenco Vies da oggi, data di pubblicazione del provvedimento.