Napster, così cambia la distribuzione di musica on line

aprile 2004 Come ben sanno tutti gli appassionati di informatica, Napster è il celebre servizio che, pur attraverso vicende non poco travagliate, ha definitivamente cambiato il modo di distribuire e i brani musicali. Nato come iniziativa spontan …

aprile 2004 Come ben sanno tutti gli appassionati di informatica, Napster
è il celebre servizio che, pur attraverso vicende non poco travagliate,
ha definitivamente cambiato il modo di distribuire e i brani musicali.

Nato come iniziativa spontanea di condivisione di file attraverso reti peer
to peer, ha poi conosciuto un successo e una diffusione strepitosa.

La sua crescita si è arrestata sui problemi legali,
quando le case discografiche hanno iniziato a perseguire sia il suo inventore,
sia i singoli utenti, per violazione delle norme sul diritto di autore.

Nel giugno 2002, i gestori di Napster hanno chiesto l’amministrazione
controllata
, che è quasi sempre l’ultimo passo prima del
fallimento, poi le “major” hanno deciso di cercare di trasformare
il “problema” in una opportunità. Molto probabilmente, infatti,
si è capito che tornare alle modalità di distribuzione anteriori
a Napster era impossibile ed inoltre che le reti p2p possono,
in fondo, essere un ottimo strumento per diffondere la cultura e la conoscenza
della musica, se utilizzate in modo lecito.

Nello scorso autunno, infatti, Napster è stato rilanciato come un servizio
di distribuzione legale di musica in rete
(è stato aperto un
ufficio anche in Europa) e si è collocato insieme a iniziative analoghe
sorte nel frattempo, come iTunes di Apple e Rhapsody
di RealNetworks
.

La formula dei siti di distribuzione legale di musica è molto semplice:
si paga un corrispettivo per scaricare una canzone o un intero CD. Ad esempio,
nel caso di Napster, una canzone costa 99 centesimi di dollaro e un
CD 9,95 dollari
.

I diritti sui brani comprati con Napster
Per capire che cosa si può fare con una canzone prelevata da un servizio
legale di distribuzione on line, si devono vedere le condizioni generali di
utilizzo, diverse da caso a caso. Anzi, questo è proprio un aspetto che
vale la pena di valutare, insieme al costo, nel momento in cui si deve decidere
quale servizio sottoscrivere.

Sempre nel caso di Napster, ad esempio, una volta che si “acquista”
una canzone, in realtà si ottiene il diritto di scaricarla dalla rete,
salvarla sul disco fisso, ascoltarla tutte le volte che si desidera e farne
una copia su un CD con un masterizzatore, ma con un limite di sole cinque volte
e con l’obbligo di non duplicare ulteriormente il CD, redistribuendo la
canzone.

Se si utilizza la stessa canzone per farsi sei compilation diverse, in teoria
si commette una violazione del diritto d’autore e si
effettua una copia considerata illecita (ma come potrà mai essere accertato
un illecito di questo genere?).

In ogni caso, la canzone acquistata può essere anche copiata
su dispositivi portatili
, come ad esempio lettori di MP3. Una stessa
canzone, infine, può essere scaricata da Napster altre due volte, per
una riproduzione successiva su altri due computer; anche in questo caso, l’utente
è in torto se mantiene, per ipotesi, la stessa canzone su quattro PC
diversi.

Quando si commette violazione
In ogni caso, quello che fa testo sono sempre e comunque le condizioni di utilizzo
del servizio, perché tutte le canzoni distribuite sono oggetto di copyright,
o diritto d’autore, quindi le stesse possono essere copiate solo se e
nei termini in cui i titolari dei diritti d’autore, con i quali i servizi
di distribuzione di musica on line hanno stipulato appositi accordi legali,
hanno concesso i diritti di utilizzazione. In tutti i casi in cui si preleva
via download una canzone oggetto di copyright al di fuori di quanto consentito
dalle condizioni di utilizzo del sito o addirittura tramite i circuiti pirata,
si commette una violazione del diritto di autore.

Le leggi di riferimento
La legge fondamentale per l’Italia in materia è quella sul diritto
d’autore, la “vecchia” 633 del 22 aprile 1941,
più volte modificata nel corso del tempo di pari passo con i progressi
della tecnica.

Le ultime modifiche apportate sono attualmente quelle del Decreto Legislativo
n. 68 del 9 aprile 2003
, di attuazione della famosa e contestata direttiva
2001/29/CE dell’Unione Europea sul copyright, conosciuta anche come EUCD
(European Union Copyright Directive).

Le sanzioni per chi effettua copie illegittime sono previste dagli articoli
171 ter, che riguarda le sanzioni penali per chi effettua la duplicazione
per scopo di lucro
, e 171 quater, che dispone sanzioni solo
amministrative
(multe in denaro) per chi effettua tali violazioni per
scopi solo personali.

L’ammontare concreto delle singole sanzioni può essere il più
vario, dipendendo soprattutto dall’entità e dal numero di copie
illegittime, oltre che dagli scopi.

Per approfondimenti
• Leggi sul diritto d’autore www.interlex.it/copyright/indice.htm
• Rhapsody, il servizio on line di Real Networks www.listen.com/
• iTunes, il servizio di Apple www.apple.com/itunes/
• Le condizioni generali di utilizzo del servizio Napster www.napster.com/terms.html

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