Un veloce prontuario per capire come muoversi correttamente fra i meandri di sigle e definizioni
2 febbraio 2004 La "rivoluzione" nel settore delle garanzie
sui beni di consumo introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 è ricca
di conseguenze sul piano pratico che richiedono ancora diverso tempo per essere
assimilate sia dai fornitori che dai consumatori. Per questo motivo, e spinti
anche dalle richieste in merito dei lettori, abbiamo deciso di fornire delle risposte
alle domande più comuni.
Per quali garanzie è valida la nuova legge?
Per capire l’oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione
tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale),
da un lato, e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia
convenzionale o garanzia commerciale) dall’altro. La distinzione, concettualmente,
è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare.
La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità
mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.
Cos’è la garanzia legale?
La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza
di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin
dall’origine: ad esempio un processore non raggiunge la frequenza di clock promessa
dal venditore. Questa garanzia si applica anche per la pubblicità (esempio:
nella brochure dello scanner il produttore dichiara una certa profondità
di colore che nella realtà non è rispettata). In questi casi,
il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità
di due anni, prevista dalla nuova legge. Sono i casi in cui il contratto non
è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato
un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni
concordate.
Cos’è la garanzia commerciale?
La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) ha, invece, un oggetto
diverso: non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si
presentino vizi per effetto dell’uso protratto nel tempo. La
garanzia di buon funzionamento, insomma, tutela il consumatore dalle usure per
effetto del funzionamento.
Si tratta di una distinzione fondamentale: una stampante, ad esempio, può
godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento
di un anno. Questo significa che, se il consumatore si accorge, entro due anni,
che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi.
Se la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo oltre un
anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore.
Non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto
di conformità o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto
per effetto dell’usura. Pensiamo ad esempio a un processore che, per un
difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di
una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non
si guasta ed è proprio al momento del guasto che si può accertare
la non conformità. In questo caso, il consumatore potrebbe rivalersi
sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia commerciale
perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del
bene ma da un difetto di conformità.
Per quali persone si applicano le nuove garanzie?
La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si
applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini,
tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che,
nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato
"a scontrino" potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero
professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente,
se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato commercializzato
tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest’ultimo si rivolgerà
al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti
del suo distributore.
Per quali prodotti è valida la nuova garanzia legale?
Le tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutte le consegne di beni,
che avvengano a titolo di vendita o anche fornitura, appalto, opera, sia nuovi
che usati. Quindi tutte le apparecchiature informatiche sono soggette alla nuova
garanzia biennale. Per i beni usati la garanzia è un po’ più limitata
perché la legge stabilisce che va "tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa"
e, quindi, in sostanza considerata l’anzianità del prodotto.
Da quando è valida la nuova legge sulla garanzia?
La nuova legge è entrata in vigore il 23 marzo 2002. Tutti i beni che
sono stati consegnati dopo tale termine, anche se il contratto è stato
concluso anteriormente, godono della garanzia biennale.
Molti produttori continuano a parlare di garanzia di 1 anno quando
è stata approvata la legge che estende il periodo di garanzia a due.
E lecito?
Bisogna intendersi sul tipo di garanzia: per quella legale il tempo di estensione
è stato portato per legge a due anni. Per quanto riguarda la garanzia
commerciale, è il produttore a deciderne la validità.
In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere
che l’oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?
Il consumatore deve rivolgersi al negozio dove ha comperato il bene. Il guasto
deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si
può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo
sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno,
diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata
con una tradizionale visura camerale oppure tramite la banca dati delle camere
di commercio (che offre però una consultazione molto più limitata)
all’indirizzo www.infoimprese.it. Nella raccomandata è sufficiente esporre
sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione
tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali
rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, oppure, quando impossibile,
la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore
e i soldi vengano restituiti.
Le spese correlate alla riparazione o sostituzione di un PC guasto
protetto da garanzia commerciale sono a carico del consumatore?
Assolutamente no. Tutte queste soluzioni devono essere espressamente "senza
spese" per il consumatore.
Il produttore si rifiuta di accordarmi la garanzia a un notebook
che ho acquistato. Cosa posso fare?
Il primo passo è una formale raccomandata a ricevuta di ritorno. E dopo
qualche sollecito, non si hanno comunque riscontri, bisogna procedere legalmente.
Per i beni di valore inferiore ai 5 milioni di vecchie lire, attualmente 2.582,28
euro in valuta corrente, la causa può essere fatta davanti al Giudice
di Pace del luogo di residenza del consumatore. Si può fare a meno dell’assistenza
di un legale di fiducia solo nel caso di beni di valore inferiore a 1.000.000
di vecchie lire. Se la causa, poi, si vince, solitamente le spese del giudizio
e gli onorari del proprio avvocato vengono addossati dal Giudice al venditore,
ma di questo non c’è mai la garanzia assoluta.
buongiorno, produco macchine automatiche per imballaggio, un cliente mi chiede la garanzia di 24 mesi e mi dice che è una legge europea.
come mi devo comportare, ho cercato di capire la legge 24 del 02/02/2002, a mio avviso non sono tenuto a dare i 24 mesi.
avrei bisogno di una risposta certa.
grazie in anticipo
GD
la garanzia legale UE è di due anni:
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/guarantees/index_it.htm
Mi è stata riparata la stampante perché non mi funzionava il fax e contemporaneamente non si accendeva. Dopo circa due mesi è ritornato lo stesso difetto ma l’ho utilizzata solo qualche giorno e per poche copie. Ho diritto a che mi venga nuovamente riparata senza spese ? Attendo cortese risposta. Grazie e distinti saluti.