La pratica delle cosiddette dimissioni “in bianco“, che consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell’assunzione, non solo non sarà più valida ma sarà addirittura sanzionabile.
Dal 24 novembre, infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro sarà possibile solo attraverso la compilazione di specifici moduli telematici che saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro o e delle politiche sociali. in modo d attribuire data certa alla cessazione del rapporto. In tale data entreranno appunto in vigore le nuove norme introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riformato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale che dovranno quindi essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica. e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.
In seguito, sarà compito del Ministero del Lavoro individuare i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. Il lavoratore, in ogni caso, ha la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione.
Il datore di lavoro che altera i moduli sarà è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.