Il dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016 ha portato alcune novità in materia di rateizzazione per i debiti derivanti da dilazioni scadute con Equitalia. Il contribuente, infatti, che è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.
La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.
La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016; il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
Dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.
E’ poi stata aumentata da 50mila a 60mila euro la soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione. Per ottenerla è sufficiente una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).
Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. E’ possibile inoltre scegliere tra rate costanti o rate crescenti.