Con il provvedimento il Garante stabilisce che per l’invio di offerte commerciali è necessario munirsi del consenso preventivo dell’utente. Nel caso di telefonate promozionali non effettuate da un operatore, di fax, e-mail, SMS e MMS, è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari.
Il Garante Privacy italiano ha pubblicato le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”.
Si tratta di un documento che mira a porre alcuni paletti alle attività
pubblicitarie nel rispetto della privacy degli utenti. Con il
provvedimento appena reso noto, il Garante stabilisce che per l’invio di
offerte commerciali è necessario munirsi del consenso preventivo
dell’utente. Nel caso di telefonate promozionali non effettuate da un
operatore (è il caso dei messaggi pubblicitari pre-registrati), di fax,
e-mail, SMS e MMS, è necessario aver prima acquisito il consenso dei
destinatari (il cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
Una scelta diversa rispetto a quella operata a suo tempo nel caso del Registro delle opposizioni.
In questo caso, per evitare di ricevere chiamate telefoniche
promozionali e contatti telefonici per ricerche di mercato, l’utente
deve iscrivere la propria utenza (domestica od aziendale) ad un apposito
registro esercitando il cosiddetto opt-out.
Il Garante
Privacy osserva oggi, invece, che per tutti quei contatti che non
presuppongono l’interazione diretta con un interlocutore, chi desidera
promuovere un prodotto potrà farlo dopo aver acquisito un esplicito
consenso.
L’autorità presieduta da Antonello Soro, inoltre,
precisa che le nuove regole si applicano anche nel caso dei social
network (come, ad esempio, Facebook e Twitter) e degli strumenti VoIP
(Skype, WhatsApp, Viber, Messenger,…). Non è più ammesso che
un’azienda pubblichi messaggi pubblicitari sulla bacheca Facebook di un
utente senza aver prima ottenuto l’autorizzazione. Né è permesso l’invio
di comunicazioni pubblicitarie ai vari contatti.
A carico di chi
commissiona campagne marketing è stato poi introdotto l’obbligo di
“vigilanza”. Il Garante ha infatti stabilito che dovranno essere
esercitati adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri
soggetti effettuino fastidiose attività di spam.
Le aziende, comunque, potranno inviare messaggi pubblicitari ai propri fan su Facebook o followers
su Twitter: in questi casi, infatti, esprimendo il proprio interesse
per un prodotto od un servizio, l’utente accetta di ricevere anche
comunicazioni a carattere promozionale. Allo stesso modo, è
assolutamente consentito l’invio di messaggi pubblicitari a coloro che
sono già clienti di una società (ad esempio la segnalazione di prodotti
simili a quelli acquistati), sempre che l’utente abbia accettato l’invio
di tali comunicazioni.
Per acquisire il consenso da parte
dell’utente basta un’unica informativa: l’azienda avrà poi facoltà di
trasmettere messaggi promozionali attraverso le forme e le modalità più
diverse.
I singoli utenti privati potranno presentare reclami ed
inviare segnalazioni direttamente al garante. Comportamenti illegittimi
potranno essere sanzionati con multe fino a 500.000 euro. Le società,
non avendo più facoltà di rivolgersi al Garante, potranno comunque
rivolgersi all’Autorità giudiziaria per intentare azioni civili e
penali.
Il testo integrale delle nuove linee guida è consultabile facendo riferimento a questa pagina.