Procedura semplificata e attese brevi per i rimborsi Iva. Sale, inoltre, a 15mila euro il tetto delle somme che possono essere restituite senza la necessità di presentare garanzia. Sono alcune delle novità introdotte dalla Circolare 32/E del 30.12.2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole per i rimborsi IVA, dopo le modifiche operate dall’art. 13 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014). pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 ed entrato in vigore il 13.12.2014.
In breve, le principali novità: sale da 5.164,57 a 15mila euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza garanzia e senza altri adempimenti. Mentre le somme superiori a 15mila euro sono rimborsabili senza garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale con visto di conformità o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma. La garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio . La decorrenza dei tre mesi per la restituzione delle somme è stata anticipata al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione mentre prima era fissata dalla scadenza del termine.
Chi sceglie il visto di conformità, può rivolgersi, come avviene per le compensazioni, ai Caf-imprese oppure ai professionisti abilitati. In alternativa, i soggetti con organi di controllo, possono presentare la sottoscrizione del revisore contabile. Nel caso in cui quest’ultimo non possa svolgere tale funzione (per motivi di ordine pubblico, leggi speciali, procedure di amministrazione straordinaria o altro), il contribuente può sempre rivolgersi a un Caf-imprese o a un professionista abilitato. Ciò non ha effetti sul ruolo di controllo delle scritture contabili rivestito dal soggetto non abilitato all’apposizione del visto e sulla predisposizione della dichiarazione.
Rimanendo sull’argomento, nulla in contrario, da parte del Fisco, se il professionista autorizzato mette il visto di conformità anche sulla propria dichiarazione o istanza, senza rivolgersi a un collega o a un Caf.
Un’altra novità apportata dal Dlgs 175/2014, articolo 14, riguarda la restituzione dei crediti con procedura semplificata attraverso l’agente della riscossione. In base alla nuova disciplina, gli interessi eventualmente dovuti per il ritardo nell’erogazione del rimborso, vanno liquidati automaticamente dal concessionario, senza alcuna ulteriore istanza da parte del contribuente.
Le modifiche introdotte dall’articolo si applicano dal prossimo anno e, quindi, anche ai rimborsi in corso di esecuzione all’1 gennaio 2015.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi ancora “in itinere” alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Il discorso vale anche per i crediti superiori a 15mila euro con visto di conformità o sottoscrizione alternativa. In questo caso, il contribuente (a meno che non sia tra i soggetti “a rischio”) presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio o all’Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla.