Possibili nuovi fondi per i progetti di innovazione industriale

Disposta la variazione compensativa di cassa per il Programma Industria 2015 che dovrebbe portare a individuare gli stanziamenti necessari ai quei PII che hanno superato positivamente l’istruttoria, ma che per insufficienza di risorse non potranno essere finanziati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della disposizione legislativa di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, art. 17, comma 14, ha disposto la variazione compensativa di cassa per il Programma Industria 2015 – Progetti di innovazione industriale. In questo modo, si è resa concreta la possibilità di procedere ai pagamenti nei confronti delle imprese beneficiarie che hanno completato positivamente l’iter amministrativo per ricevere l’anticipazione o che hanno presentato la documentazione a supporto dello stato di avanzamento lavori, al fine di ottenere la quota di contributo spettante.
Intanto, è stata recentemente divulgata la notizia che altri fondi potrebbero essere stanziati per quei PII che hanno superato positivamente l’istruttoria, ma che purtroppo per insufficienza di risorse non potranno essere finanziati.
Il mese di settembre scorso, infatti, si è riunita la “Sede stabile di concertazione”, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico e composta dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Amministrazioni centrali dello Stato (legge 296/06, finanziaria 2007, art.1 comma 846).
In tale sede, oltre a vagliare lo stato di attuazione dei PII con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti per i bandi già conclusi (efficienza energetica, mobilità sostenibile e made in Italy), è stato appurato che i fondi stanziati non sono affatto sufficienti a finanziare tutti i progetti ammessi in graduatoria a seguito dell’esito positivo delle istruttorie.
Il Ministero ha, pertanto, invitato le Regioni a verificare la possibilità di destinare risorse proprie al cofinanziamento dei Progetti rimasti fuori, anche in considerazione del fatto che gli stessi avranno importanti riflessi, in termini di attivazione di reti di innovazione, sul territorio e sul sistema economico di ciascuna regione in cui hanno sede i soggetti beneficiari.
I dati di sintesi dimostrano che con circa 800 milioni di risorse pubbliche sono stati attivati investimenti in ricerca e innovazione per circa 1,8 miliardi di euro, con il coinvolgimento di oltre duemila imprese e centri di ricerca nello sviluppo di tecnologie altamente innovative. L’impatto atteso sull’intero territorio nazionale è di non poco conto.
La situazione si presenta con notevole criticità per i PII “Made in Italy”, dove si contano 38 progetti finanziati parzialmente e ben 51 progetti che non hanno ottenuto nessuna agevolazione. Meno preuccupante è, invece, la situazione per gli altri PII. Dai recenti dati pubblicati sul sito ufficiale di Industria 2015, per il settore mobilità sostenibile sono cinque i progetti parzialmente finanziati e non finanziati, mentre per l’Efficienza energetica c’è un solo progetto parzialmente finanziato.

Programmi di spesa ammessi a finanziamento
Per i programmi di spesa che sono stati ammessi a finanziamento si presenta, nel frattempo, la necessità di seguire in modo corretto l’andamento dell’intero progetto, non solo al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità che ne sono alla base, ma anche in vista degli adempimenti fondamentali per effettuare le richieste delle quote di contributo spettante.
I progetti agevolati, in conformità alla normativa, sono tutti a elevata complessità, dato il diverso numero di partner coinvolti per ciascuno di essi, le svariate attività da portare a compimento in tempi e a costi definiti, l’elevato numero di giornate e risorse da impiegare. Pertanto, sarà fondamentale implementare un processo di rendicontazione che si caratterizzi per la contemporanea considerazione di molteplici fattori, tra i quali i principali sono la verifica, di volta in volta, dei costi sostenuti rispetto a quelli pianificati, l’osservanza di tutti i vincoli imposti dal Ministero per la rendicontazione, la congruenza delle attività concluse rispetto a quelle previste, la conformità degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli individuati in fase di presentazione della domanda.
L’implementazione di un efficace sistema di rendicontazione dovrà necessariamente tenere sempre presenti le categorie di spese finanziabili. In particolare, i costi sostenuti dovranno essere riconducibili esclusivamente alle seguenti voci:

  1. il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto “a progetto”;
  2. gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
  3. i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
  4. la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  5. spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
  6. altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.

È il decreto di concessione a stabilire, tra l’altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalità e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del progetto, la documentazione necessaria ad attestare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di controllo, nonché ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma.
Si ricorda che, il contributo è erogato per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni contenuto nel decreto di concessione, in numero non superiore a cinque erogazioni, l’ultima delle quali non inferiore al 20% delle agevolazioni complessivamente concesse. La prima quota di contributo può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni. Ai fini dell’erogazione per stato di avanzamento, i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nell’ambito del piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.

Richieste di erogazione
Le richieste di erogazione sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa “primo proponente” (ossia l’impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale nei confronti del Ministero) e sottoscritte dai legali rappresentanti degli altri singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attività comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l’erogazione. A ciascuna richiesta vanno allegati un rapporto tecnico sulle attività realizzate e la documentazione comprovante le spese sostenute. L’ultimo stato di avanzamento deve essere trasmesso entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti complessivo e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all’intero programma realizzato, nonché al raggiungimento degli obiettivi.
Il Ministero esaminerà gli stati di avanzamento presentati, sottoponendo all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (prevista dall’art. 1, comma 368 della legge 266/2005, ma non ancora operativa e, pertanto, sostituita da un Comitato di esperti) la documentazione necessaria per l’esame tecnico-scientifico, volto a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto e l’ammissibilità tecnica delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti.
Sarà sempre il Ministero a provvedere ad erogare le tranche di contributo direttamente sul conto corrente dedicato al programma, indicato nella domanda di aiuto. Dallo stesso conto si provvederà a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati dal Ministero.

Condizioni
Al fine di non concorrere nella revoca del contributo concesso, dovranno essere adempiute tutte le seguenti condizioni:

  1. rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche, anche in regime de minimis, concesse con riferimento agli stessi costi;
  2. rispetto dei termini iniziale e finale di realizzazione del programma di spesa. La data di avvio dei programmi deve intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione ed essere comunicata al Ministero, a cura del primo proponente, con apposita dichiarazione. La durata massima dei progetti di spesa può essere non superiore a 36 mesi dall’avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del soggetto coordinatore, il Ministero può disporre una proroga non superiore a sei mesi, qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all’effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite;
  3. realizzazione del programma;
  4. raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  5. presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di concessione.

Nell’ambito degli stessi decreti di concessione sono, inoltre, previste ulteriori ipotesi in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalità di realizzazione del programma che, in caso di inosservanza, possono comportare la revoca delle agevolazioni concesse.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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