Lo ha stabilito la Corte dell’Unione europea a fronte di una vertenza avviata nel 2007 da l’Oréal. Per non incorrere in sanzioni, tutti i siti di e-commerce devono ritirare eventuali offerte “truffaldine” o renderle inaccessibili.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che eBay, così come altri servizi di
e-commerce, possono essere ritenuti responsabili allorquando non dovessero
agire “prontamente per ritirare le offerte o per renderle inaccessibili
sul sito“. Gli annunci da rimuovere tempestivamente sono quelli
riguardanti prodotti falsi che vengono commercializzati attraverso eBay,
esponendo i marchi delle più note aziende produttrici a livello mondiale.
La vertenza legale era stata avviata nel 2007 da L’Oréal, la nota azienda
parigina di cosmetica, che aveva appreso della commercializzazione – sulle
pagine di eBay – di prodotti palesemente falsi utilizzando il nome del gruppo.
Anche se eBay è una sorta di “intermediario” non può esimersi dall’impiego
di misure che consentano di bloccare la vendita di prodotti contraffatti e
l’identificazione dei venditori truffaldini.
Nel testo della sentenza (che è consultabile a questo indirizzo), i
giudici europei spiegano che una società quale eBay non può non essere ritenuta
corresponsabile se fornisce assistenza e suggerimenti per l’ottimizzazione
delle proprie pagine, anche in termini visibilità, a coloro che mettono sul
mercato prodotti falsi. L’operatore di e-commerce, insomma, specie se gioca un
ruolo attivo, non può ritenersi esente da contestazioni.
E’ stato invece sottolineato come l’utilizzo di marchi altrui per pubblicizzare
la vendita di prodotti originali non sia da ritenersi un illecito. L’impiego di
“insegne” di proprietà di aziende più o meno note, insomma, non
costituisce di per sé alcun reato. Precisazione assolutamente benvenuta.