Secondo i Consulenti del lavoro, la mancata installazione del Pos non produce un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito; bensì obbliga il professionista ad attivare le misure di recupero del credito cosi come previste dalla normativa.
I Consulenti del lavoro, con la
Circolare n. 12 del 29 maggio 2014, concordano con quanto precisato dal Consiglio
nazionale Forense nella Circolare n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014, in merito all’obbligo Pos facendo
presente che la normativa vigente non obbliga i
professionisti all’’installazione del Pos. Piuttosto consente ai
committenti di poter optare per il pagamento elettronico
in caso di fatture superiori all’importo di 30
euro.
Per comprendere
cosa potrebbe accadere in caso di
rifiuto ad accettare pagamenti con carta di debito, è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense, il quale ha sottolineato
che la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un
obbligo giuridico, e il suo campo
di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a
richiedere all’avvocato
di
potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito.
In ogni caso,
qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare
il pagamento tramite carta di debito, e
l’avvocato ne fosse sprovvisto,
si determinerebbe
semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non
libera
il debitore dall’obbligazione.
Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.
Una conferma, quindi,
a
quanto
sostenuto dalla
Fondazione Studi Consulenti del lavoro con il parere del 28
gennaio 2014. La mancata installazione del Pos non produce dunque un inadempimento sanzionabile né
tantomeno
una perdita del credito; bensì obbligherebbe
il professionista ad attivare le misure di recupero
del credito
cosi come previste dalla normativa. Di conseguenza nessun
obbligo di installazione del Pos è posto a carico dei professionisti.