Pronto il nuovo vademecum sul credito per le imposte pagate all’estero

La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le linee guida della disciplina e fatto chiarezza sugli aspetti operativi e sul funzionamento pratico del sistema del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (foreign tax credit), adottato dal nostro ordinamento per evitare i casi di doppie imposizioni.

Il credito per imposte pagate all’estero è il meccanismo previsto dall’articolo 165 del Tuir quando determinati redditi siano soggetti a imposta sia nello Stato di residenza sia in quello in cui sono prodotti (cosiddetto Stato della fonte). Le condizioni che rendono possibile il credito nel nostro Paese sono: la produzione di un reddito estero; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo ed il concorso del reddito estero alla formazione dell’imponibile in Italia.

Il documento delle Entrate illustra l’ambito di applicazione del credito d’imposta, con riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura e alla definitività dell’imposta estera.

Inoltre, l’Agenzia si sofferma sulle procedure di calcolo della detrazione, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti da adottare al momento della dichiarazione dei redditi. La circolare fornisce anche dettagli operativi sulla regola della per country limitation, secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.

Spazio anche alle ipotesi in cui si verifica il parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo e alle conseguenze della riliquidazione delle imposte estere determinata dall’accertamento di un maggior reddito.

Particolare attenzione è dedicata ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del Tuir, che dettano disposizioni specifiche per le imprese, diretti a mitigare eventuali effetti distorsivi derivanti dai disallineamenti tra la norma domestica e quella dello Stato della fonte.

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