Mi occupo di compliance e sicurezza in una media azienda italiana. Avendo letto diverse opinioni sull’argomento, mi chiedevo quale fosse la validità giuridica di un documento informatico. Ha valenza penale? La questione è stata affrontata durante la Se …
Mi occupo di compliance e sicurezza in una media azienda italiana. Avendo letto diverse opinioni sull’argomento, mi chiedevo quale fosse la validità giuridica di un documento informatico. Ha valenza penale?
La questione è stata affrontata durante la Security Conference 2010, organizzata da Idc.
Secondo l’avvocato Luca Rinaldi – partner dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners – bisogna distinguere fra due tipi di documenti:
- Il documento informatico senza sottoscrizione (o sottoscritto con firma elettronica non qualificata)
- Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata oppure firma digitale (in questo senso la firma digitale è da intendersi come un particolare tipo di firma elettronica qualificata che a sua volta connette univocamente il documento al suo firmatario ed è in grado di rilevare ogni eventuale modifica)
Nel primo caso (senza sottoscrizione), sia il valore contrattuale (1) che il valore processuale (2) è cosiddetto “limitato”. Questo significa che:
- 1. Valore contrattuale (art. 20.1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD): “L’idoneità del documento informatico a creare, modificare o estinguere rapporti giuridicamente rilevanti sul piano sostanziale o contrattuale è liberamente valutabile dal giudice”.
- 2. Valore processuale (art. 21.1 CAD): “L’idoneità del documento informatico a provare la provenienza e l’esistenza dei fatti, dati o atti in esso rappresentati è liberamente valutabile dal giudice”.
Nel secondo caso (documento sottoscritto), il valore contrattuale (3) e quello probatorio (4) sono entrambi cosiddetti “pieni”. Ovvero:
- 3. Valore contrattuale (art. 20.2 CAD): “L’idoneità del documento informatico a creare, modificare o estinguere rapporti giuridicamente rilevanti sul piano sostanziale è tale ex lege e non sub judice”
- 4. Valore probatorio (art 21.2 CAD): “L’idoneità del documento informatico a provare la provenienza e l’esistenza dei fatti, dati o atti in esso rappresentati è tale fino a querela di falso”