Reato per il sostituto d’imposta che non versa le ritenute

Le nuove disposizioni previste nella legge Finanziaria per chi non versa il sostituto d’imposta

L’art. 1, comma 414 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) prevede la
punibilità penale, da sei mesi a due anni di reclusione, per chi non
versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta,
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti per un ammontare
totale di 50mila euro. Il reato assume natura dolosa e si riferisce al mancato
versamento di ritenute relative a redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro
autonomo, redditi di capitale e redditi diversi nel caso in cui il sostituto
è tenuto alla presentazione della dichiarazione con l’indicazione nominativa
del soggetto percettore. La norma, tuttavia, lascia notevoli problemi applicativi
in relazione alle fattispecie criminose più difficilmente individuabili
e quindi più pericolose: il testo non prevede, infatti, un trattamento
specifico per l’omesso versamento di ritenute derivanti da certificazioni mai
rilasciate dal sostituto d’imposta.

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