Requisiti richiesti ai gestori dei prodotti a fine vita

Entro il 30 giugno 2007 saranno emanati dei regolamenti in merito alle procedure richieste per qualificare gli operatori Raee. Ma da qualche anno esiste la procedura Eco & Tech che già rispecchia alcune argomentazioni della normativa

Le nuove disposizioni emanate nel D. Lgs. 151 nel settore dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (normativa Raee) individuano “gli attori sulla scena”, assegnando compiti e responsabilità a ciascuno e imponendo il possesso di specifici requisiti strutturali e gestionali.
I requisiti tecnici richiesti dai gestori del fine vita dei prodotti entrano nel merito del “modo di lavorare” inerente alle attività di stoccaggio, trattamento e recupero, le quali sono appunto attività di filiera.

Ciò in particolare, ed altri aspetti ancora, presenti nel D. Lgs. di cui sopra, verranno dettagliati in appositi e corrispondenti regolamenti di attuazione che, in base ad una recente proroga di fine anno 2006, dovranno essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2007, per poi diventare operativi entro 90 gg. dalla loro emanazione.


Diversi requisiti in realtà già compaiono in un’apposita procedura di qualificazione, denominata Eco&Tech .

Sviluppata nel tempo da un team specialistico (esperti tecnici, giuristi, gestionali, normatori) e formalizzata nel maggio del 2002 per il settore specifico dei Gestori rifiuti tecnologici, questa procedura, su richiesta di questi ultimi, viene aggiornata di volta in volta, in relazione ai propri contenuti di merito (attualmente è alla ottava revisione). In questo modo è sempre coerente con l’evoluzione tecnologica ed il quadro giuridico vigente.

Gli operatori Raee, qualificati con tale procedura, sono individuati dal marchio Eco&Tech di cui possono fregiarsi, in quanto autorizzati da apposito disciplinare di uso. Ciò permette loro non solo di distinguersi sul mercato, ma anche di garantire alla committenza (consorzi di produttori, raggruppamenti di categoria, singoli marchi, ecc.) il corretto espletamento dei servizi offerti per l’intera filiera del fine vita tecnologico. Ovviamente questo aspetto valorizza la loro immagine sul mercato, agevolando le iniziative di marketing dell’operatore Raee così qualificato.
Vediamo pertanto di seguito, con maggior dettaglio, in cosa consiste.

Cosa è

Non è una certificazione da Gestione sistema qualità, bensì una qualificazione specialistica di “mestiere”, basata principalmente sulla norma Cei 308-2 (Linea guida per la gestione rifiuti apparecchiature elettriche/elettroniche, al momento l’unica norma che integra in sé diversi aspetti della gestione dei Raee) nonché su altre norme Cei ed Uni.

Quali scopi si prefigge

È una verifica aziendale finalizzata a “fotografare” l’organizzazione operativa dell’impresa in esame e ad accertare, quindi, come l’operatore di gestione fine vita svolga direttamente, correttamente ed efficacemente il “mestiere che dichiara di fare” ed in quali fasi specifiche della filiera del fine vita in questione effettivamente si colloca.

Come viene svolta

Viene verificato, tramite opportuna “pesata”, il possesso di requisiti inerenti a:

1. struttura aziendale (dotazioni, infrastrutture, mezzi fissi e mobili, ecc.)

2. logistica (pianificazione prese, quantità, tipologia e dislocazione parco autoveicoli, numero autisti abilitati, gestione piazzole pubbliche/private, ecc.)

3. organizzazione (modalità di espletamento e di ripartizione attività lavorativa di competenza, integrazioni mansioni, livelli di responsabilità)

4. obblighi vigenti (autorizzazioni/iscrizioni/dotazioni di Legge, codici Cer)

5. risorse umane e strumentali utilizzate (dipendenti fissi, collaboratori a tempo, competenze possedute, relativi aggiornamenti e tecnologie di lavoro utilizzate)

6. capacità economica (capitale, fatturato, investimenti nel miglioramento aziendale)

7. correttezza giuridica/finanziaria (chiarezza offerte, protesti, avvisi di reato, ecc.)

8. operatività territoriale (area di intervento effettiva).

Il tutto, prima sotto il profilo documentale, poi con una valutazione sulla reale operatività aziendale (capacità operativa globale “sulla carta”), infine con almeno una ispezione in loco nei siti e/o sugli impianti in questione.

È necessario avere un valore di pesata “sufficiente” per tutti i requisiti di merito sopra elencati.

A chi è rivolta

La procedura può essere richiesta da qualunque operatore del settore Raee.

L’operatore richiedente, se dimostra il possesso dei requisiti elencati sopra, viene catalogato, secondo tre ambiti, in otto classi principali di servizi di filiera e 18 sottoclassi di dettaglio da un apposito Comitato di Qualificazione (CdQ), autonomo e costituito da un massimo di nove membri, tutti con competenze diverse ed al di sopra delle Parti coinvolte (operatori in esame) per fornire le opportune garanzie di trasparenza e di equità. Vengono nominati ogni cinque anni.

Ecco i tre ambiti secondo i quali viene catalogato l’operatore:

LOGISTICA

1 – Ritiro, trasporto e conferimento (raccolta)

2 – Stoccaggio

TRATTAMENTI

3 – Pretrattamento: smontaggio e cernita

4 – Riciclo e ricondizionamento

5 – Processi di trattamento e separazione per recupero materie prime seconde (mps)

6 – Smaltimento frazioni irrecuperabili

PRESTAZIONI ACCESSORIE

7 – Commercializzazione prodotti ricondizionati e/o materie prime seconde

8 – Assistenza gestione rifiuti e compilazione modulistica (FIR, MUD e Registro di c/s)

I membri attuali del CdQ sono in numero di cinque, provengono da varie parti d’Italia e rappresentano esperti tecnici e giuristi del settore ambientale, Istituzioni di pertinenza, Organismi di Certificazione servizi post-vendita, Università.

Il verificatore, che ha svolto la valutazione e l’ispezione, presenta al CdQ la “scheda di sintesi requisiti aziendali” e deve avere tutte le seguenti caratteristiche professionali: essere obbligatoriamente un auditor esperto in materia ambientale; avere maturato un’effettiva esperienza operativa sui Raee di almeno otto anni; possedere una laurea tecnica del tipo ingegneria, architettura, chimica, fisica e/o affini.

Come viene mantenuta nel tempo

Per garantire il mantenimento dei requisiti, è previsto un rinnovo periodico (sorveglianza), consistente in una verifica a cadenza annuale.

Da quanto sopra si può facilmente capire come tale procedura abbia anticipato i tempi e rispecchi effettivamente almeno alcune delle argomentazioni già contenute nel Decreto di recepimento n. 151.

Appare pertanto auspicabile che il patrimonio cognitivo presente in tale procedura e la sua reale utilità operativa siano tenuti in conto dall’attuale Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, al fine di stilare le modalità ed i requisiti per l’iscrizione obbligatoria alla nuova sottocategoria instaurata presso l’Albo, da parte delle imprese che effettuano operazioni di trattamento, così come previsto dalla normativa in questione.

La procedura potrebbe rappresentare pertanto uno sbocco per il nuovo Albo, poiché risolve una contingente necessità di questo ultimo, nonché potrebbe rappresentare, alle dovute condizioni, un aiuto alternativo per gli Organi provinciali preposti al controllo del territorio.

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