Home Gestione d'impresa Ricerca e sviluppo, i chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta

Ricerca e sviluppo, i chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta

È on line la circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni e le linee guida per beneficiare del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015.

Per una più rapida possibilità di fruizione del credito d’imposta da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. Un’immediatezza che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un’apposita istanza per via telematica.

Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.

Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell’aliquota del 25%.

Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

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