Home Prodotti Sicurezza Riforma telemarketing, le indicazioni del Garante privacy per il via libera

Riforma telemarketing, le indicazioni del Garante privacy per il via libera

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere favorevole condizionato al regolamento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le nuove regole delle attività di telemarketing, in tema di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo).

Al Registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso, né sul cellulare, e nemmeno tramite posta cartacea.

Il regolamento estende la possibilità di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici e tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante.

Per rendere il regolamento pienamente conforme al Gdpr e realmente effettive le garanzie per gli utenti, il Garante ha fornito al Mise ulteriori indicazioni.

In primo luogo il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca dei consensi manifestati in precedenza.

Su questo punto il testo del Mise andrà emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso.

Il Garante chiede di valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici.

Troppo complesso il filtro merceologico

Per quanto concerne la possibilità di revoca selettiva dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche il Garante ritiene che la procedura possa rivelarsi una ipotesi residuale.

Si prevede, infatti, che nella maggior parte dei casi la revoca verrà esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società.

Anche perciò la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione.

Se si considera che gli operatori come le piattaforme di e-commerce svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata, per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi, dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali.

Per rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti Il Garante suggerisce al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata di telemarketing.

Telemarketing indesiderato, sanzione di 2 milioni di euro

Contestualmente il Garante privacy ha comminato una sanzione di oltre 2 milioni di euro a una società, Vincall, che aveva svolto, tramite un call center in Albania attività di telemarketing e teleselling per conto di una azienda del settore energetico, Green Power, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del Regolamento europeo.

A seguito di un’ispezione il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, aveva accertato che la società oltre a non aver reso alcuna informativa alle persone contattate, non aveva richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, consenso che la società avrebbe dovuto annotare per iscritto.

Tali adempimenti spettavano infatti alla società che operava in qualità di autonomo titolare del trattamento, non essendo mai stata designata responsabile.

Sulla base di presunti accordi con l’agente di vendita del gestore di energia la società aveva incaricato il call center albanese di contattare telefonicamente potenziali clienti utilizzando numerazioni telefoniche raccolte dal call center stesso, senza che la lista dei contatti fosse stata fornita o validata dalle tre aziende coinvolte nella campagna promozionale (la società multata, l’agente di vendita del gestore e il gestore stesso).

Dopo il primo contatto da parte del call center le persone che avevano manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto venivano richiamate dalla società.

Come riporta la nota del Garante della privacy a sanzione di oltre 2 milioni di euro è stata definita cumulando ogni violazione contestata per singolo interessato.

La sanzione tiene conto anche della gravità della condotta della società che ha evidenziato un marcato disinteresse per la normativa in materia di protezione dei dati e una netta sottovalutazione delle gravi implicazioni che possono derivare dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione degli adempimenti prescritti

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