I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione dei debiti Equitalia possono nuovamente suddividere l’importo, indipendentemente dal fatto che la dilazione fosse stata concessa prima o dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo sulla riscossione della delega fiscale il 22 ottobre dello scorso anno. Questo anche se le mensilità dovute non sono state ancora saldate, fino a un massimo di 72 rate. La novità è contenuta in un emendamento al Decreto enti locali (DL 113/2016) e consente anche la riammissione alla rateazione per chi è decaduto da dilazioni da istituti deflattivi del contenzioso, come acquiescenza o adesione, dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016.
La nuova richiesta di rateazione è subordinata alla richiesta da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Enti Locali prevista per i primi di agosto.
L’emendamento approvato ha inoltre elevato da 50.000 a 60.000 euro la soglia entro cui è possibile richiedere la rateizzazione senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.