Se vi “rubano” il nome del dominio, usate le procedure di riassegnazione

Come funzionano gli strumenti per ottenere un indirizzo Internet già assegnato ad altri

febbraio 2005 Le procedure di riassegnazione sono strumenti che chiunque può
utilizzare per ottenere a proprio favore un “indirizzo Internet” già
assegnato ad altri
.

Non sono una novità, essendo previste sin dal 28 luglio 2000 nel nostro Paese.
Qui da noi, inoltre, sono state introdotte sulla scorta dell’esperienza statunitense
delle MAP, acronimo che sta per Mandatory Administrative Procedures, volute
e realizzate dall’ICANN a suo tempo con buoni risultati.

Le procedure, comunque, possono essere utilizzate da chiunque ritenga che un
altro soggetto si sia accaparrato ingiustamente un nome di dominio, dal vero
e proprio domain grabbing – compreso l’oramai noto fenomeno
del cybersquatting, dove i nomi di personaggi famosi vengono
usati per indirizzare gli utenti Internet verso siti a contenuto pornografico
– ai casi più semplici di conflitti tra nomi.

Attualmente, nel nostro Paese, l’autorità di gestione dei nomi di dominio è
il Registro del ccTLD.it (sigla quest’ultima che sta per country
code top level domain), gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.nic.it/)
che ha assorbito la “vecchia” Naming Authority.

Anche oggi, questo ente rilascia i nomi di dominio sulla base del principio
“first come, first served” (chi arriva prima è servito prima), senza fare prima
una verifica dell’esistenza di diritti di terzi sul nome richiesto come dicitura
per il dominio.

Può pertanto succedere, anzi accade frequentemente, che persone più o meno
in buona fede registrino domini che sono in realtà oggetto di privativa – ottenuta
ad esempio registrando un valido marchio corrispondente – a favore di altri.

Per tutti questi casi sono state predisposte le procedure di riassegnazione,
con lo scopo di offrire una tutela più rapida e “specialistica”, perché resa
da “giudici” esperti del fenomeno Internet, di quanto si possa ottenere ricorrendo
alla magistratura ordinaria.

Una cosa molto importante è che le procedure comunque non escludono
la possibilità di ricorrere al giudice
: chi vuole può farlo sia prima
di ricorrere alle procedure ma addirittura anche dopo.

Quest’ultimo è un po’ il limite delle procedure, che non sono vincolanti in
assoluto, per cui chi non ritiene giusto il modo in cui si sono concluse può
sempre ricorrere alla magistratura.

C’è però da dire che quando le decisioni sono ben motivate è difficile che
i loro destinatari vogliano insistere con pretese in contrasto con le stesse.
Statisticamente, insomma, le procedure hanno dimostrato di “tenere”.

Alle procedure si può ricorrere, più in particolare, quando vi sono, congiuntamente
tra loro, i seguenti tre requisiti, previsti dalle regole di naming:

a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto
ad un marchio su cui un altro soggetto vanta diritti, o al nome e cognome di
un altro soggetto;

b) l’attuale assegnatario (che viene chiamato “resistente” nel procedimento)
non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;

c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

In particolare, circa il requisito di cui al punto b) e cioè l’eventuale diritto
o titolo che il resistente può avere sul nome di dominio, le regole specificano
che lo stesso sarà riconosciuto legittimo titolare del nome di dominio, e quindi
la richiesta di riassegnazione sarà rigettata, quando egli dia la prova, alternativamente,
che:

1) prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
offerta al pubblico di beni e servizi oppure

2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato.

Per quanto riguarda la mala fede, sono fornite alcune esemplificazioni di casi
in cui deve ritenersi raggiunta la prova della mala fede, specificando esplicitamente
che le stesse non sono esaustive ma la mala fede del resistente può risultare
anche in altri modi.

Si può dunque ritenere il resistente in mala fede quando risultano
circostanze che inducano a ritenere che:

a) il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere
in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare
dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo,
monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente
per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio (è il classico caso
del domain grabbing);

b) il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare
di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia
utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

c) il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario
di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;

d) nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato
per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi
di confusione con il marchio del ricorrente.

Le procedure sono instaurate comunque sempre presso uno dei vari enti
“conduttori”
esistenti nel nostro paese e decise da un “saggio” incaricato
dall’ente stesso.

l primo ente conduttore ad essere costituito, l’Italia, è stato il Centro
Risoluzione Dispute Domini
(www.crdd.it),
originariamente conosciuto come e-solv, presso il cui sito Web si trovano peraltro
ulteriori ed interessanti informazioni sulle MAP.

Questi enti sono appunto dotati di un proprio comitato di “saggi” cioè generalmente
giuristi esperti della materia dei nomi di dominio che vengono incaricati, a
turno, di decidere una procedura.

Se la procedura si conclude con l’accoglimento della domanda di chi riteneva
“usurpato” il proprio nome di dominio, il Registro deve materialmente trasferire
il dominio entro 15 giorni dalla decisione.

L’intero costo della procedura è a carico del ricorrente, sia in caso di vittoria
che di sconfitta, e non può mai essere inferiore ad un minimo stabilito dall’ente
conduttore che, generalmente, è sempre inferiore a quello che si spenderebbe
in caso di ricorso alla magistratura ordinaria.

*avvocato in Modena

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