Sgravio contributivo anche in caso di congedo flessibile

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità, da parte delle aziende, di beneficiare dello sgravio contributivo previsto dall’art. 4, comma 3, del Dlgs 151/2001, anche nel caso in cui la lavoratrice in gravidanza sostituita si avvalga del congedo flessibile.

Le precisazioni fornite dall’Inps nascono da specifiche
richieste di chiarimenti presentate all’Istituto concernenti il caso di
assunzione con contratto a termine per sostituzione di lavoratrice in
gravidanza effettuata ex art. 4, comma 2, Dlgs 151/2001, con un mese di
anticipo rispetto all’inizio del congedo di maternità, alla
quale assunzione sia seguita la richiesta di congedo flessibile da
parte della lavoratrice da sostituire.
Il dubbio sollevato dagli interpellanti, è se la richiesta
di congedo flessibile presentata successivamente all’assunzione per
sostituzione
, poiché di fatto comporta
un’estensione del cd “periodo di affiancamento”
(inteso come quella parte del contratto a termine che precede
l’effettiva astensione della lavoratrice) rispetto al termine previsto
dalla legge, sia da considerare legittima ai fini della
fruizione dei benefici contributivi
.

La disciplina
L’art. 10 della legge 53/2000 e la successiva modifica introdotta
dall’art. 4 del Dlgs 151/2001, hanno tracciato la disciplina della
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, che, coordinata
con i successivi interventi normativi in materia di lavoro a tempo
determinato e di lavoro somministrato, si può
così riassumere:

  • in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
    dal lavoro, il datore di lavoro può assumere personale con
    contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, ai sensi
    dell’art. 1 comma 1, del Dlgs 368/2001, ovvero ricorrere alla
    somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20
    del Dlgs 276/2003, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi
    medesime;
  • l’assunzione di personale a tempo determinato e
    l’utilizzazione di personale somministrato temporaneamente, in
    sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo può
    avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
    inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
    contrattazione collettiva;
  • nelle aziende con meno di venti dipendenti,
    per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con
    contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e
    lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio
    contributivo del 50%
    ; quando la sostituzione avviene con
    contratto di lavoro somministrato a tempo determinato, l’impresa
    utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme
    corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto;
  • le disposizioni relative agli sgravi contributivi trovano
    applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio
    della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
    dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento;
  • nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome,
    coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
    attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo
    principale è possibile procedere, in caso di
    maternità delle stesse, e comunque entro il primo anno di
    età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
    adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo
    determinato e di personale somministrato a tempo determinato, per un
    periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni
    contributive previste per i lavoratori subordinati, cioè con
    lo sgravio contributivo del 50% nelle aziende con meno di venti
    dipendenti.

Le istruzioni amministrative
Con le circolari 117/2000 e 136/2001
l’Inps ha impartito direttive amministrative sulle nuove
disposizioni in materia di assunzioni in sostituzione e di sgravi
contributivi
, nei seguenti termini:

  • ha individuato i soggetti beneficiari dello sgravio
    contributivo, indicandoli nelle aziende con meno di venti dipendenti e
    nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome con la precisazione
    che, «… tenuto conto dello spirito della legge che tende a
    favorire il ricorso all’istituto del “congedo”, il beneficio trova
    applicazione nei confronti della generalità dei datori di
    lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori…» ;
  • ha fissato i criteri di determinazione dei requisiti
    occupazionali, sancendo che nella determinazione del numero dei
    dipendenti vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica,
    (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e in proporzione all’orario
    svolto (lavoratori a tempo parziale), con la precisazione che il
    lavoratore assente ancorché non retribuito (ad esempio per
    servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal
    computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia
    stato assunto altro lavoratore, anche se in tal caso sarà
    computato il sostituto, mentre nelle ipotesi di ricorso a prestatori di
    lavoro somministrato temporaneamente si fa riferimento al numero dei
    dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda
    utilizzatrice, non assumendo rilievo la consistenza organica
    dell’agenzia di somministrazione; restano, invece, esclusi dal computo
    numerico dei dipendenti occupati: i lavoratori assunti con contratto di
    formazione e lavoro; gli apprendisti; i lavoratori assunti con
    contratto di reinserimento; i prestatori di lavoro somministrato, con
    riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice;
  • ha indicato, nel silenzio del legislatore, quale momento in
    cui deve sussistere tale requisito dimensionale quello dell’assunzione
    del lavoratore chiamato in sostituzione del lavoratore assente;
  • ha puntualizzato che il periodo temporale di spettanza del
    beneficio dello sgravio contributivo trova applicazione fino al
    compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o
    del lavoratore in astensione e, per un anno, dall’accoglienza del
    minore adottato o in affidamento;
  • ha dettato le modalità di accesso al beneficio ,
    imponendo al datore di lavoro di autocertificare che l’assunzione dei
    dipendenti interessati allo sgravio avviene in sostituzione di
    lavoratori e che la forza occupazionale aziendale, all’atto
    dell’assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità;
  • ha provveduto alla codifica aziende , precisando che alle
    posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio
    in argomento, deve essere attribuito il codice di autorizzazione “9R”
    che, dopo l’entrata del Tu, ha assunto il più ampio
    significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo,
    avente titolo allo sgravio ex art. 4 comma 3, del Dlgs n. 151/2001”;
  • ha determinato le speciali modalità operative
    per l’assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati
    presso aziende utilizzatrici, per i quali ricorrono le condizioni per
    la fruizione dello sgravio ex art. 4, comma 3, del Tu, ad opera di
    agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo.

Gli ultimi chiarimenti forniti
dall’Inps

Con riferimento alla questione oggetto del citato messaggio
1382/2011
, l’Inps ha precisato
che, nel caso in cui la richiesta del congedo flessibile
da parte della lavoratrice in gravidanza intervenga dopo l’inizio del
contratto a termine stipulato per la sua sostituzione, con conseguente
estensione del cd “periodo di affiancamento” oltre
il termine massimo previsto dalla legge
(o dal contratto
collettivo), il contratto si intende legittimamente
stipulato con relativo diritto allo sgravio contributivo

entro i limiti previsti dalla legge.

Esempio di
congedo di maternità flessibile presentato dopo l’inizio del
contratto a termine per sostituzione di maternità

– Data presunta parto:
1° Maggio
– Congedo di maternità ordinario: inizio il 1° Marzo
– Contratto a termine per sostituzione maternità: iniziato
il 1° febbraio (in quanto il Ccnl non contiene previsioni e
quindi si applica il termine di legge di 1 mese prima)
– Congedo di flessibilità: presentato il 20 Marzo
(cioè all’interno del 7° mese), con inizio del
congedo di maternità il 1° Aprile.
– ne consegue che il cd periodo di affiancamento è di 2 mesi
(e non un solo mese come previsto dalla legge)
– nel messaggio 1382/2011 l’Inps chiarisce che la norma (art. 4 commi
1-2 Dlgs 151/2001) si considera rispettata con conseguente diritto agli
eventuali sgravi contributivi (art. 4 comma 3 Dlgs 151/2001).

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome