Si moltiplicano gli interventi di garanzia a sostegno delle Pmi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a definire un nuovo regime di aiuto per la concessione di agevolazioni alle Pmi in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.12.2010, è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 845), dove è sancito che il Ministero, con propri provvedimenti, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria.
Una successiva circolare provvederà a chiarire gli aspetti operativi e applicativi di tale regime che, a tutti gli effetti, può essere qualificato come un “regime omnibus”, le cui caratteristiche principali possono essere individuate in:

  • un ampio campo di applicazione (in termini di forme tecniche di intervento, di beneficiari, di territori, ecc.);
  • possibilità di specializzare l’intervento in base agli specifici obiettivi di sviluppo;
  • utilizzo dello stesso da parte di Amministrazioni diverse dal Mise per interventi di propria competenza e con proprie risorse, senza la necessità di procedere ad ulteriori notifiche di nuovi regimi.

Ambito di applicazione
Sono previste due distinte modalità di intervento:

  • la costituzione di Fondi pubblici che operano attraverso il rilascio di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie;
  • la partecipazione pubblica in operazioni finanziarie proposte, gestite e cofinanziate da soggetti intermediari, rappresentati da banche, intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs 385/93, confidi, nonché, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, i corrispondenti organismi aventi sede e direzione generale uno stesso stato comunitario diverso dall’Italia.

I soggetti beneficiari sono rappresentati dalla Pmi che operano in tutti i settori di attività, fatta eccezione per quelli specificamente esclusi dal decreto, quali il comparto primario, quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (in alcuni casi), l’industria carboniera, l’industria siderurgica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche (nel rispetto di alcuni limiti). Il regime non potrà, in ogni caso, trovare applicazione agli aiuti relativi ad attività connesse all’esportazione, a quelli condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, alle imprese che si trovano in difficoltà e che hanno ricevuto e non provveduto a rimborsare o a depositare gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione – c.d. impegno Deggendorf – (v. tavola sotto). Lascia sicuramente delle perplessità la formula finale utilizzata per definire le attività non agevolabili, “imprese operanti in settori specifici di attività economiche nell’ambito manifatturiero o di servizi”, con l’affermazione che in tali attività non rientrano quelle turistiche.

Ambito soggettivo di applicazione


Il rilascio delle garanzie o la partecipazione pubblica potrà avvenire a fronte di finanziamenti che hanno ad oggetto programmi di investimento e attività ammissibili rientranti nei seguenti regimi di aiuto:

  • aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione;
  • aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle piccole e medie imprese;
  • aiuti all’imprenditoria femminile;
  • aiuti per la tutela ambientale;
  • aiuti alle piccole e medie imprese per i servizi di consulenza e per la partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere;
  • aiuti a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;
  • aiuti alla formazione;
  • aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

Per i regimi appena elencati, saranno operativi i limiti e le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione (regolamento Ce n. 800/2008). In ogni caso, le agevolazioni potranno essere erogate anche nel rispetto della normativa de minimis. Tale regola troverà, invece, applicazione generale per le categorie di aiuti riferite a tipologie e programmi non rientranti tra quelli specificamente individuati dal decreto.
I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento per la garanzia. Le spese ammissibili saranno determinate, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 800/2008.

Modalità di intervento
L’intervento dei fondi pubblici, che rappresenta la prima tipologia di azione contemplata, si caratterizza per il rilascio ai soggetti intermediari e a favore dei soggetti beneficiari, di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie nella misura massima dell’80% del prestito o di qualsiasi altra obbligazione finanziaria.
Le operazioni finanziarie, oggetto della garanzia, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • essere finalizzate alla copertura dei programmi e delle attività agevolabili;
  • essere indirizzate ad imprese economicamente e finanziariamente sane, in grado di far fronte agli impegni derivanti dall’obbligazione finanziaria in essere.

L’importo garantito non potrà essere superiore a 2,5 milioni di euro per soggetto, mentre la garanzia dovrà avere durata almeno pari a 24 mesi e, comunque, non superiore a quella dell’operazione finanziaria che copre.
L’attivazione della garanzia deve essere, inoltre, contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento dell’impresa beneficiaria o a procedure analoghe.
Il soggetto che deciderà di attivare l’intervento (Ministero o altre Amministrazioni interessate) provvederà con proprio decreto a definire i criteri e le modalità operative per la concessione della garanzia, i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso ai Fondi da parte dei soggetti intermediari, le cause di revoca, i criteri per la gestione dei fondi, nonché l’indicazione di eventuali riserve a favore di determinati settori o tipologie di operazioni finanziarie.
La seconda tipologia di intervento – partecipazione pubblica in operazioni finanziarie delle piccole e medie imprese – è attuata attraverso la partecipazione finanziaria del Ministero o delle altre Amministrazioni, anche mediante la sottoscrizione di quote di strumenti di mitigazione del rischio di credito, nelle operazioni finanziarie proposte, cofinanziate e gestite dai soggetti intermediari.
Anche in questo caso, le operazioni finanziarie devono rispondere ad alcune specifiche condizioni:

  • essere costituite da un insieme organico di finanziamenti o strumenti finanziari da offrire, ai fini della copertura delle attività ammesse agli aiuti, ai soggetti beneficiari;  
  • essere strutturate e delineate puntualmente riguardo la loro durata e realizzazione, modalità di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie e ai criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti coinvolti;
  • essere indirizzate ad imprese economicamente e finanziariamente sane;
  • assicurare un’equa ripartizione del rischio fra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’ambito dell’operazione.

Il limite massimo del finanziamento da garantire è sempre di 2,5 milioni di euro. La partecipazione pubblica nelle operazioni finanziarie, o la misura massima della copertura di rischio attivabile attraverso la sottoscrizione di quote di strumenti di mitigazione del rischio di credito, non può essere superiore all’80% dell’importo finanziato.
Per l’operatività di tale seconda modalità di intervento, il Ministero o le altre Amministrazioni provvedono a pubblicare i bandi nell’ambito dei quali i soggetti intermediari sono invitati a presentare proposte relative alla realizzazione delle operazioni finanziarie. Il decreto in commento fissa già gli elementi principali che tali bandi devono contenere, nonché i criteri di valutazione.

Intensità di aiuto
L’intensità massima di aiuto spettante alle imprese è determinata in base ai “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sugli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2008/C 155/02, oppure mediante applicazione di una metodologia di calcolo approvata dalla Commissione, a seguito di notifica da parte del Ministero.
In ogni caso, la misura del beneficio non potrà eccedere le soglie massime previste, per ciascuna tipologia di aiuto cui il regime è applicabile, dal regolamento Ce 800/2008.
Inoltre, la garanzia non è cumulabile, sulle stesse spese ammissibili, con qualsiasi altra agevolazione, anche concessa a titolo de minimis, qualora tale cumulo dia luogo al superamento delle soglie massime di aiuto richiamate.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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