La start-up è tenuta a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività contestualmente all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese.
I tecnici del MiSe, in risposta al quesito posto dalla Cciaa di Reggio Calabria, hanno espresso un parere
sull’iscrizione al registro delle imprese delle start-up innovative. La
richiesta dell’intervento si è resa necessaria in seguito al rifiuto di
registrare due imprese come start-up innovative. Il ministero ha quindi chiarito che,
secondo la normativa relativa alla definizione di start-up, questa è
“automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle
Imprese” una volta presentata la domanda. L’Ufficio del Registro delle
Imprese non è titolato a esprimersi sul merito di un’iscrizione fatta salva la
regolarità formale; tuttavia, la definizione stessa di imprenditore implica le
attività di produzione e commercializzazione: la sola attività di
sperimentazione non risulta quindi sufficiente. Vista inoltre la natura
esplicitamente produttiva e commerciale delle suddette imprese, la
presentazione di un certificato Scia risulta indispensabile.
La start-up innovativa è tenuta quindi all’iscrizione nella sezione speciale
del registro imprese contestualmente alla
presentazione della Scia, intesa come denuncia di avvio
dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o
servizi innovativi.
Se l’impresa non comunica l’inizio attività
contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione
speciale, quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto
costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di
segreteria.
La Scia (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività), lo ricordiamo, è la dichiarazione che consente alle imprese di
iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva
(artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e
l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti