Tappe finali per l’IVA sul commercio elettronico

aprile 2003 La Camera, nella seduta del 17 ottobre scorso, ha approvato il disegno di legge comunitaria 2002, che si trova attualmente al Senato in attesa del via libera definitivo. Il disegno di legge comunitaria recepisce una serie di direttive in ma …

aprile 2003 La Camera, nella seduta del 17 ottobre scorso, ha approvato
il disegno di legge comunitaria 2002, che si trova attualmente al Senato in attesa
del via libera definitivo. Il disegno di legge comunitaria recepisce una serie
di direttive in materia di tutela dei consumatori e altre, tra cui anche il trattamento
IVA applicabile ai servizi prestati tramite mezzi elettronici
di cui
alla direttiva dell’Unione Europea 2002/38/CE.

Ma quand’è che le nuove disposizioni in materia di commercio elettronico
entreranno in vigore?
La direttiva dovrebbe entrare in vigore, secondo le previsioni di Bruxelles,
nel luglio 2003. Bisogna però ricordare che la legge comunitaria è
il principale strumento per la trasposizione delle direttive europee nell’ordinamento
italiano. Introdotta nel nostro Paese nel 1989 con la Legge 9 marzo 1989, n.86,
la famosa legge “La Pergola” dal nome del suo originario
proponente, regola le modalità e i tempi per la trasposizione delle direttive
comunitarie, determinando con quali provvedimenti (decreti legislativi, decreti
ministeriali o regolamenti) deve essere attuata ciascuna direttiva, al di fuori
delle ipotesi di recepimento diretto.

Solitamente, la legge comunitaria contiene una serie di deleghe al Governo,
il quale poi ulteriormente dovrà fare i singoli provvedimenti. La legge
comunitaria, in ogni caso, non aggiunge molto a quanto già previsto dalla
direttiva dell’Unione, limitandosi a stabilire, all’art. 1, che il “Governo
è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B” dove, ovviamente, nell’allegato A è riportata la direttiva
IVA in questione. Per capire quali saranno, dunque, le principali novità
si può dare un’occhiata a quanto stabilito dalla direttiva stessa.

Intanto bisogna dire che le nuove regole non sono state previste tanto a tutela
del consumatore quanto del Fisco che, nei vari Stati, guarda da sempre al commercio
elettronico come un preoccupante spiraglio per evasioni ed elusioni.
Esse comunque dovrebbero servire anche a garantire condizioni di parità
per tutti gli imprenditori che intendono offrire beni o servizi a consumatori
che risiedono nel territorio dell’Unione Europea.

Le transazioni soggette alla direttiva europea
La direttiva, in ogni caso, riguarderà sia le transazioni tra gli operatori
commerciali (le cosiddette business to business, B2B) sia quelle con i consumatori
(cosiddette business to consumer, B2C). Le operazioni interessate saranno le
seguenti:
1) progettazione, realizzazione e manutenzione di siti Web:
2) contratti di Web hosting;
3) fornitura di programmi e loro aggiornamento;
4) cessione di immagini, di musica, di film e di giochi;
5) programmi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
6) formazione a distanza;
7) accesso a banche dati.
Sono esclusi, invece, i servizi relativi a radio e televisione.

La “rivoluzione” della direttiva è, comunque, sostanzialmente
che la prestazione viene tassata presso il committente, cioè
presso l’acquirente, sia egli consumatore finale o altro imprenditore.
Quindi si applica il regime IVA previsto nel Paese in cui risiede il consumatore
finale, con la precisazione che se questi risiede in uno Stato non facente parte
dell’Unione l’operazione non è imponibile e non si applica quindi l’IVA.
Questo meccanismo garantisce alle imprese condizioni paritarie nel momento in
cui vendono all’interno dell’Unione e condizioni addirittura di vantaggio nel
momento in cui operano all’esterno.

A discapito del consumatore
Il tutto però anche a discapito del consumatore. Infatti, ad esempio,
il consumatore italiano che oggi può rivolgersi alle imprese di quegli
Stati in cui non è prevista l’IVA oppure è prevista un’aliquota
ridotta per lo stesso bene, non potrà più farlo quando verrà
attuata la nuova direttiva, perché a qualsiasi operazione che
si terrà in Italia sarà applicato il regime italiano
,
indipendentemente dalla nazionalità del produttore. Il produttore, poi,
quando andrà a vendere ad un consumatore, ad esempio, statunitense non
sarà soggetto ad IVA con la conseguenza che il bene costerà meno
e sarà più allettante per il consumatore residente in un Paese
che non è membro dell’Unione.

Si tratta di innovazioni da seguire, dunque, con attenzione perché destinate
ad incidere notevolmente sullo sviluppo e sull’incremento dell’e-commerce.
La direttiva dovrebbe inoltre avere una efficacia nel tempo limitata, di tre
anni, ma non è difficile che da transitoria, quale è adesso, diventi
di fatto definitiva.

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