Solo in casi eccezionali il termine può arrivare a 60 giorni, sempre che l’accordo sia espresso in forma scritta e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore. Prevista inoltre una maggiorazione dell’1% degli interessi legali moratori.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 19
con il quale viene recepita in Italia la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio
2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
in attuazione della delega prevista dallo Statuto delle imprese.
Dal 1° gennaio
2013, il termine di 30 giorni indicato nei
contratti tra le imprese, che è stato anticipato rispetto a quello fissato dalla
Direttiva per il 16 marzo, potrà essere derogato fino a un massimo di 60 giorni,
sempre che l’accordo sia in forma espressa
ovvero per iscritto e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore.
Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione sarà possibile fissare un termine legale di pagamento fino a un
massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche che svolgono attività
economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul
mercato; per gli enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria. A eccezione di tali casi, viene lasciata facoltà alle
parti di concordare, anche in questo caso in forma scritta, un termine
superiore a 30 giorni ma comunque non superiore a 60 giorni, se questo termine
risulta oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o
da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.
Il decreto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede inoltre una maggiorazione del tasso degli interessi
legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato
dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento.
Anche tra
imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al
tasso Bce maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono
concordare l’applicazione di un tasso diverso.