Clausole vessatorie, documentazioni di vendita, diritto di recesso. Così cambiano i diritti ai consumatori
novembre 2005 C’è una importante novità in arrivo
per tutti i consumatori e quindi anche per quelli di prodotti e servizi informatici.
Il governo ha infatti approvato, qualche mese fa, il nuovo codice del consumo,
un testo importantissimo che riunisce e in qualche caso modifica tutte le disposizioni
in materia di tutela dei consumatori. Il nuovo codice è entrato in vigore
il 23 ottobre 2005.
L’uscita del nuovo codice è una ottima occasione per passare
in rassegna tutti i principali diritti del consumatore e le norme a sua tutela,
con riguardo sia a quelle già esistenti sia alle novità introdotte
dal codice stesso.
La tutela contro le clausole vessatorie
Il consumatore, in
primo luogo, è tutelato contro tutte le clausole che determinano a suo
carico un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto”.
Si tratta, insomma, di quelle classiche condizioni che il venditore si è
studiato per bene a suo favore e che, solitamente, il consumatore firma di fatto
senza leggere, salvo poi trovarsi disarmato in caso di problemi.
Questa tutela vale, dunque, sia per i contratti a distanza, come ad esempio
quelli di acquisto di beni o servizi via Internet, sia per quelli che vengono
stipulati nei tradizionali negozi o nella grande distribuzione: si guarda, insomma,
solo al contenuto della clausola, che se gravemente peggiorativa per il consumatore
diventa per ciò stesso inefficace.
Questo tipo di tutela esisteva anche prima del codice, ma con esso viene perfezionata
e rafforzata. Un aspetto da comprendere bene della tutela contro le clausole
vessatorie è che essa non può mai riguardare ad esempio
l’importo del corrispettivo, ma solamente il trattamento contrattuale
che viene riservato al consumatore.
Quest’ultimo, in altri termini, non può mai invocare questa tutela
per lamentarsi di aver pagato “troppo” un bene o un servizio, anche
quando questo magari, considerando la situazione del mercato, è vero.
In questi casi, il consumatore deve fare le sue ricerche prima di concludere
il contratto, perché poi non può lamentarsi del prezzo, ma solo
delle altre condizioni contrattuali.
Le informazioni al consumatore
Il nuovo codice è molto scrupoloso per quanto riguarda le informazioni
che le aziende possono o debbono dare al consumatore, sia in sede di promozione
che dopo l’acquisto del prodotto.
Ad esempio, il codice regola nuovamente la pubblicità comparativa,
ammettendola, anche se in modo blando e non certamente “all’americana”,
dal momento che le aziende non possono comunque mai sottolineare i difetti dei
prodotti altrui, ma solo limitarsi a paragoni di prezzi e caratteristiche.
Per quanto riguarda, invece, le informazioni fornite dopo l’acquisto
è finalmente previsto che vi sia l’obbligo di accompagnare i prodotti
da appositi manuali di istruzioni e che questi siano redatti in lingua italiana.
Questo è molto importante per i prodotti hardware e i software, che
spesso vengono venduti con le istruzioni solamente in inglese o, peggio, senza
documentazione.
Naturalmente, le aziende potranno continuare a fornire i manuali su supporto
informatico, secondo l’uso invalso nell’ultimo periodo, che consente
di contenere i costi e intaccare meno l’ambiente, però dovranno
obbligatoriamente includere una traduzione in italiano.
In mancanza, potranno essere denunciate dai consumatori e subire l’applicazione
di una sanzione amministrativa variante all’incirca da 500 a 25.000 euro.
Naturalmente il codice fa salvo l’uso di espressioni non facenti parte
della lingua italiana ma oramai divenute di uso comune, quindi i manuali dell’hardware
e del software potranno continuare ad essere infarciti di termini tecnici anglosassoni,
che del resto sarebbe oramai ridicolo pretendere di tradurre in italiano data
la loro diffusione.
Il diritto di recesso
Il nuovo codice incorpora anche il noto diritto di recesso
per le vendite effettuate fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza,
confermando i caratteri fondamentali di questo importante diritto dei consumatori,
oramai invalso nella pratica e utilissimo anche a chi acquista prodotti informatici.
Il recesso, una volta ricevuto il bene, può essere esercitato entro
termini diversi a seconda dei casi, anche se il termine standard è di
comunque dieci giorni. Il recesso viene esercitato senza che al consumatore
sia applicabile alcuna penalità e senza che egli debba specificarne il
motivo, quindi anche per un semplice ripensamento.
La novità del codice è che il recesso può essere
esercitato, da ora, anche via posta elettronica, ma deve poi essere
confermato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le condizioni generali del venditore lo prevedono espressamente, infine,
può essere esercitato anche semplicemente restituendo la merce, senza
nemmeno la necessità di inviare la raccomandata.
In questi casi, naturalmente, è d’obbligo verificare prima che
la cosa sia, appunto, espressamente prevista perché in caso contrario
il recesso potrebbe non essere valido.
In conclusione, con il nuovo codice si sono confermate e rafforzate
tutte le tutele oramai da diversi anni previste a favore del consumatore.
Sono state inoltre inserite nuove disposizioni, specialmente in materia di
informazione, che non possono che tutelare ulteriormente gli acquirenti di beni
o servizi, che avranno così tanti nuovi strumenti a loro difesa.
Le clausole vessatorie
Secondo l’art. 33 del nuovo codice, ad esempio si presumono vessatorie
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista;
c) escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione
il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere
il contratto oppure a recedere. Questi sono solo alcuni esempi, il codice riporta
molti altri casi. Inoltre una clausola può essere considerata vessatoria
anche quando non rientra nelle definizioni legislative, ma è comunque
illegittimamente sfavorevole al consumatore.
*Avvocato in Modena