Dopo le rimostranze alla bozza di regolamento e le successive decisioni di Juncker, la Ue ha definito un nuovo approccio al principio di utilizzo corretto del roaming. I membri del collegio si sono riuniti per discutere la revisione delle norme sul roaming necessarie per evitare eventuali abusi connessi all’abolizione delle tariffe prima che essa sia resa definitiva nel giugno 2017.
Il nuovo progetto di norme sul roaming consentirà a tutti i viaggiatori che utilizzano una carta Sim dello Stato membro in cui risiedono, o con il quale hanno legami stabili, di utilizzare il proprio dispositivo mobile in qualunque altro paese dell’Ue, come da casa propria.
La Ue precisa che tra coloro che hanno “legami stabili” rientrano i pendolari, i residenti all’estero che sono spesso presenti nel loro paese d’origine o gli studenti Erasmus. Gli europei pagheranno tariffe nazionali per le telefonate, gli Sms o i collegamenti online dai dispositivi mobili e avranno pieno accesso ad altre componenti del loro abbonamento mobile (ad esempio, il pacchetto dati mensile).
Il collegio dei Commissari adotterà la proposta definitiva entro il 15 dicembre 2016, dopo aver ricevuto riscontri da parte del Beres (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), degli Stati membri e di tutte le parti interessate.
Se da una parte il nuovo progetto tende ad agevolare i consumatori sul versante delle norme sul roaming, dall’altra prevede anche forti misure di salvaguardia per gli operatori. Sarà infatti possibile per quest’ultimi controllare i modelli di utilizzo onde evitare abusi nel ricorso al meccanismo del roaming alle tariffe nazionali, il cosiddetto “parla ovunque come a casa” (Rlah, “roam like at home”). Un elenco non esaustivo di criteri potrebbe comprendere un traffico nazionale insignificante rispetto al traffico in roaming, un lungo periodo di inattività di una carta Sim associato a un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming e l’abbonamento e l’ utilizzo sequenziale in roaming di più schede SIM da parte dello stesso cliente.
In questi casi, l’operatore dovrà avvisare l’utente. Solo dove dovessero sussistano le predette condizioni l’operatore potrà applicare un piccolo sovrapprezzo (la Commissione ha proposto un massimo di 0,04 euro/min per le chiamate, 0,01 euro per Sms e 0,0085 euro per MB). In caso di disaccordo, l’operatore deve prevedere un’apposita procedura di reclamo. Qualora la controversia persista, il cliente può presentare reclamo presso l’autorità nazionale di regolamentazione che dirimerà la questione.
Gli abusi potrebbero riguardare anche un’attività di acquisto e rivendita di schede Sim per uso permanente al di fuori del Paese dell’operatore che le ha emesse. In tali casi, l’operatore sarà autorizzato ad adottare immediatamente misure proporzionate, informandone l’autorità nazionale di regolamentazione.
Se dovessero riscontrare aumenti delle tariffe in un dato mercato o altri effetti negativi per i propri clienti nazionali, gli operatori possono decidere di svincolarsi dal sistema Rlah e, se autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, possono applicare temporaneamente i sovrapprezzi riportati in precedenza. Gli operatori dovranno però fornire prove per dimostrare che il sistema Rlah ha messo a rischio il loro modello di tariffazione nazionale.