Welfare to Work, ecco come ottenere i contributi se si assumono ex dirigenti disoccupati over 50

Vediamo i punti essenziali dell’Avviso pubblicato dal Ministero del lavoro in cui sono illustrate le modalità per fruire dei contributi riconosciuti per ogni lavoratore con qualifica dirigenziale disoccupato assunto.

La crisi economica ed occupazionale che ha investito
nell’ultimo biennio anche l’Italia, ha indotto il
Ministero del Lavoro a realizzare un’azione complessa e
articolata di politica nazionale in grado di integrare e valorizzare
tutte le misure anticrisi e di creare una sinergia tra gli attori che,
nell’esercizio delle proprie competenze, a livello
territoriale e nazionale, intervengono nel mondo del lavoro.
Si tratta, come sottolinea lo stesso Ministero del lavoro, di un nuovo
piano di intervento nazionale denominato «Azione di Sistema Welfare
to Work
per le politiche di reimpiego», avente una
durata triennale (scadrà a fine 2011) con
l’obiettivo di realizzare servizi di welfare to
work
nei confronti dei lavoratori espulsi o a rischio di
espulsione dai processi produttivi.
Tale intervento, attuato dal Ministero del Lavoro, con
l’assistenza tecnica di Italia lavoro Spa, ed in sinergia con
le Regioni e le Province Autonome interessate, prosegue e amplia
l’esperienza consolidata dei Programmi Pari e Pari 2007 e
stanzia risorse (v. box sotto) per:

  • finanziare percorsi formativi
    strettamente collegati al percorso di politica attiva del lavoratore;
  • sostenere il lavoratore non
    percettore di alcuna indennità o sussidio legato allo stato
    di disoccupazione nel suo percorso di reinserimento
  • erogare contributi rivolti alle aziende
    che assumono e/o incentivi per l’auto-impiego per i
    lavoratori.

Risorse
finanziarie

Gli interventi
dell’Azione sono finanziati dalla sinergia fra le diverse
fonti di finanziamento:
– fondi Pon (Fse) 2007/2013;
– Fondo nazionale per l’occupazione
– Fondo di rotazione;
– risorse regionali a valere sui Por Fse, a integrazione di eventuali
altri fondi disponibili a livello comunitario, nazionale e locale.

Nell’ambito dell’Azione di sistema, il Ministero del Lavoro ha
promosso e finanziato la realizzazione di azioni a
supporto della ricollocazione di ex dirigenti over 50 in stato di
disoccupazione
, attraverso l’attivazione, mediante
apposito avviso pubblico datato 20.12.2010, di contributi destinati
alle aziende sotto forma di bonus assunzionali.

Beneficiari e condizioni
Possono fruire degli incentivi tutti i datori di lavoro (imprese o
soggetti assimilabili) aventi una o più sedi operative in
Italia che effettuano l’assunzione di ex dirigenti che si
trovano in stato di disoccupazione con almeno 50 anni di età
(v. box sotto).

Risoluzione
consensuale

Nel caso in cui
l’ultimo rapporto di lavoro si sia concluso per effetto di
una transazione economica a favore del lavoratore, frutto di accordo
fra il lavoratore stesso e l’azienda, il requisito dello
stato di disoccupazione deve essere posseduto da almeno 6 mesi.

Per poter accedere alla richiesta di contributo è
necessario che i datori di lavoro risultino in regola
con l’applicazione del Ccnl; il versamento degli obblighi contributivi
ed assicurativi; la normativa in materia di sicurezza del lavoro
;
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
È richiesto inoltre che i datori di lavoro rispettino le
disposizioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 800/2008 che disciplina
la concessione degli aiuti alle imprese per l’assunzione dei
lavoratori svantaggiati oppure il Regolamento (Ce) n. 1998/2006 sugli
aiuti de minimis, in caso di assunzione di uno o
più ex dirigenti over 50 in stato di disoccupazione con
contratto di collaborazione a progetto della durata di almeno 12 mesi.
L’Avviso pubblico richiede anche al datore di lavoro di non
aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda, procedure concorsuali; di dichiarare che
non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o
sospensione, di dichiarare di non essere sottoposti ad alcuna misura di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a
proprio carico, di procedimenti in corso.
È inoltre necessario che nei confronti dei datori di lavoro
non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 1 bis
comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e non siano state
comminate sanzioni interdittive di cui al Dlgs 231/2001 o altre
sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Infine il datore di lavoro non deve aver licenziato, nei 12 mesi
precedenti, dirigenti, anche appartenenti a società
collegate o facenti parte del medesimo gruppo.
È possibile assumere gli ex dirigenti a tempo indeterminato
o a termine (12 o 24 mesi) oppure si può stipulare nei loro
confronti un contratto di collaborazione a progetto delal durata pari
almeno a 12 mesi.
In ogni caso, ad eccezione delle collaborazioni a progetto, in tutte le
altre situazioni è necessario che il lavoratore venga
assunto con la qualifica di dirigente (ossia quella che aveva prima di
rimanere disoccupato).

L’agevolazione
Il Ministero del lavoro ha riservato 10 milioni di euro
per finanziare l’attuazione dell’iniziativa

a favore dell’assunzione di ex dirigenti disoccupati,
ripartiti nel seguente modo:

  • euro 10.000 per ogni ex
    dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con contratto a
    tempo indeterminato o determinato di almeno 24 mesi, al netto delle
    eventuali ritenute previste dalla legge (4% di trattenute alla fonte ex
    Dpr 600/73);
  • euro 5.000 per ogni ex
    dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con contratto a
    tempo determinato di almeno 12 mesi, erogati al netto delle eventuali
    ritenute previste dalla legge (4% di trattenute alla fonte ex Dpr
    600/73);
  • euro 5.000 per ogni ex
    dirigente over 50 in stato di disoccupazione con il quale viene
    stipulato un contratto di collaborazione a progetto di almeno 12 mesi,
    erogati al netto delle eventuali ritenute previste dalla legge. Il
    contributo in questione potrà essere concesso solo nel caso
    di un contratto di collaborazione a progetto che preveda un compenso di
    importo minimo annuo lordo pari ad euro 42.000,00.

I suddetti contributi sono cumulabili con gli eventuali sgravi
contributivi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale.

La richiesta
I datori di lavoro che hanno assunto o assumeranno ex dirigenti
disoccupati nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2010 e il 30
novembre 2011 (salvo eventuali proroghe in caso di
disponibilità di ulteriori risorse) e che intendono
beneficiare dell’incentivo, sono tenuti ad inoltrare
apposita richiesta di contributo per via telematica fruendo del sistema
informatico disponibile all’indirizzo
www.manager.servizilavoro.it
(oppure
www.servizilavoro.it) dopo essersi registrati ed aver ottenuto il
codice PIN al proprio indirizzo di posta elettronica, che
l’avviso sottolinea non deve essere certificata (in sostanza
non si può utilizzare la Pec).
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’azienda, con relativa dichiarazione di
assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto del
4% va inviata allegando in formato digitale a pena di esclusione
dall’incentivo la seguente documentazione attestante:

1 – il possesso dei requisiti del lavoratore

– copia
del precedente contratto di lavoro dal quale si evinca la posizione di
ex dirigente;



copia della lettera di licenziamento, nel caso in cui il precedente
rapporto di lavoro non si sia concluso per


effetto
di una transazione economica a favore del lavoratore, frutto di accordo
fra il lavoratore stesso e l’azienda;



copia del certificato attestante lo stato di disoccupazione al momento
dell’assunzione, nel caso di lavoratori licenziati oppure
apposita autocertificazione del lavoratore;



copia del certificato attestante lo stato di disoccupazione da almeno
sei mesi nel caso di lavoratori che abbiano concluso il rapporto di
lavoro da dirigente per effetto di una transazione economica a favore
del lavoratore, frutto di accordo fra il lavoratore stesso e
l’azienda oppure apposita autocertificazione del lavoratore;

2 – l’avvenuta assunzione e la
relativa tipologia

– copia
della comunicazione obbligatoria on-line (Mod. Unilav/Somm);



copia del contratto con indicazione della retribuzione annua lorda.
L’impresa dovrà, inoltre, rilasciare una
autocertificazione (indicazione nell’apposita sezione del
sistema informativo) in ordine alla retribuzione annua lorda di cui al
relativo contratto di assunzione del lavoratore;

3 – la documentazione attestante il possesso dei
requisiti da parte dell’impresa richiedente il contributo


certificato di iscrizione alla Cciaa, nei casi in cui
l’iscrizione sia prevista, non anteriore a due mesi dalla


data
di presentazione della domanda, con dicitura
“antimafia”;



Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in corso
di validità;

L’erogazione
Dopo aver presentato le richieste, Italia lavoro Spa procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti oltre al controllo della
completezza e correttezza di tutta la documentazione prodotta. Pubblica
poi sui siti internet www.servizilavoro.it e www.italialavoro.it
l’apposito elenco (aggiornato mensilmente) delle aziende
ammesse a contributo e finanziabili stilato esclusivamente secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e quelle
ammesse a contributo (perché soddisfano tutti i requisiti),
ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.
In ogni caso Italia lavoro Spa comunicherà a tutte le
aziende (ammesse e non) l’accoglimento o il rigetto
dell’istanza  utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica indicato dal datore di lavoro al momento
dell’iscrizione.
L’erogazione del contributo avviene in un’unica
soluzione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
dell’elenco
delle aziende ammesse
all’incentivo.
L’avviso ricorda che i contributi si configurano come aiuto
di Stato e come tali devono rispettare la normativa comunitaria (Reg.
Ce 800/2008 oppure Reg. Ce 1998/2006) applicabile a seconda della
dimensione giuridica rivestita dall’azienda (piccola, media o
grande impresa) e/o nel caso di assunzione di uno o più ex
dirigenti con contratto di collaborazione a progetto della durata di
almeno 12 mesi.
Cosa succede se durante la fruizione dell’incentivo il
dirigente si dimette oppure viene licenziato? Risponde
all’interrogativo l’Avviso pubblico prevedendo una
serie di situazioni con il relativo regime sanzionatorio applicabile
(v. tabella sotto) a seconda dei casi.

Regime
sanzionatorio

Licenziamento per
giustificato motivo oggettivo (*)
Cessazione dell’attività dell’impresa (*)
Risoluzione consensuale del contratto di lavoro (*)
Mancato superamento del periodo di prova, ove contrattualmente previsto
(*)

Restituzione del 100% del
contributo ricevuto

Annullamento della
comunicazione obbligatoria on line dell’assunzione,
intervenuto nei 12 mesi a far data da quest’ultima

Restituzione del 100% del
contributo ricevuto

Dimissioni del lavoratore
(*)

Restituzione del 50% del
contributo ricevuto

Licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo (*)

Restituzione dei ratei
limitatamente al periodo
successivo al licenziamento

Pensionamento del
lavoratore (*)

Restituzione dei ratei
limitatamente al periodo successivo al licenziamento

(*) intervenuto nei primi
12 mesi dall’assunzione

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti
e credito
, Novecento Media)

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